LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/07/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1.
Al fine di procedere alla riqualificazione delle politiche di spesa, la Giunta regionale predispone un apposito programma per l'individuazione delle leggi di spesa che dovranno essere riviste o abrogate per il miglioramento della qualità della spesa.

2. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni amministrative svolte dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di supporto tecnico per la gestione del demanio marittimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese conseguenti ai contratti posti in essere dalla Capitaneria di Porto di Trieste nell'ambito dei fondi alla medesima accreditati in forza della Convenzione di data 31 marzo 2009.
3.
In via d'interpretazione autentica del combinato disposto dei commi da 16 a 19 dell' articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ) e al fine di assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, le somme iscritte al 31 dicembre 2011 quali residui passivi, e costituenti crediti a favore della soppressa gestione fuori bilancio, sono direttamente utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti giuridici passivi di cui al comma 17 dell'articolo 13 della legge medesima.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per complessivi 895.238,70 euro concessi alla Provincia di Trieste a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (Legge finanziaria 2003), per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili destinati a sede del Comando provinciale Carabinieri di via Dell'Istria, 54 e della Caserma dei Carabinieri di via Hermet, 7, trasferiti all'Agenzia del Demanio in esecuzione del protocollo di intesa del 29 luglio 2009, concordato tra la suddetta Agenzia e la Provincia di Trieste.
5. Ai beni oggetto dei contributi confermati ai sensi del comma 4 non si applica l' articolo 32 della legge regionale 7/2000 .
6. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con la presente legge ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 ), sono svolte unicamente dal Servizio statistica e affari generali - Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.
7. L'Ufficio di statistica, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali, svolge i compiti previsti dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 322/1989 .
8. L'Ufficio di statistica, oltre a svolgere i compiti previsti dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 322/1989 :
a) cura i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome;
b) indirizza e coordina le attività statistiche dell'Amministrazione regionale;
c) provvede alla diffusione delle informazioni statistiche ufficiali, essendo responsabile della loro imparzialità e completezza, e cura le pubblicazioni statistiche della Regione;
d) contribuisce alla promozione e allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;
e) provvede all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;
f) promuove e realizza rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche di particolare interesse dell'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti e istituti universitari;
g) accerta le violazioni, ai sensi dell' articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 322/1989 , nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; le sanzioni amministrative sono applicate dall'ISTAT.
9. Il programma statistico regionale determina le attività di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali d'interesse regionale. Il programma viene predisposto annualmente dall'Ufficio di statistica della Regione ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
10. È consentita la deroga alle limitazioni stabilite dall' articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, al fine di consentire l'assunzione di rilevatori e coordinatori da parte dell'Ufficio di statistica per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie statali assegnate.
11. Nel testo dell' articolo 33 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica dell'articolo 33 le parole << di entrata >> sono soppresse;

b)
al comma 1, lettera b), le parole << di entrata e di spesa. >> sono sostituite con le seguenti: << di entrata e di spesa disponendo, ove necessario, l'istituzione di nuovi unità di bilancio e capitoli. >>.

12.  
( ABROGATO )
(9)
13.
I seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, allocati nelle unità di bilancio a fianco di ciascuno indicate, sono inseriti nell'elenco delle << Spese ripartite e pluriennali >> allegato al bilancio per gli anni medesimi:

a) UBI 1.6.1.1036 - capitolo 8664;
b) UBI 10.4.1.1170 - capitolo 1490.
14. Il seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012 è spostato di unità di bilancio come di seguito indicato:
a) capitolo di entrata 1248 da UBI 2.1.52 a UBI 2.2.228.
15. I seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono spostati di unità di bilancio come di seguito indicato:
a) capitolo di spesa 3509 da UBI 11.3.1.1185 a UBI 8.5.1.1146;
b) capitolo di spesa 3517 da UBI 11.3.1.1185 a UBI 8.5.1.1146.
16.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell' articolo 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e dell' articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ) deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.
1 quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), l'Amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.
1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro 3 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata altresì all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.>>.

17.
Al fine di armonizzare le disposizioni regionali in materia di riduzione dei canoni per le concessioni di beni del demanio idrico regionale a quanto previsto, in relazione alla riduzione dei canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo, dall'articolo 03, comma 1, lettera c), punto 2) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni dalla legge 494/1993 , dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009 , è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.>>.

18. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall' articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), il termine di durata delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 in relazione alle quali l'Amministrazione regionale non abbia già proceduto alla pubblicazione dell'istanza, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, su istanza del concessionario.
19. In considerazione della rilevanza che la Regione attribuisce alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto Quarto d'Altino - Villesse e del raccordo Villesse - Gorizia, quali opere infrastrutturali strategiche per garantire lo sviluppo economico del territorio e la sicurezza della mobilità autostradale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare ogni forma di garanzia, nel limite massimo di 300 milioni di euro a favore della Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), ovvero a favore della nuova società di cui all' articolo 12, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), coinvolta nell'attuazione dell'intervento, al fine del reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere.
19 bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all' articolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e successive modifiche ed integrazioni.
20.  
( ABROGATO )
(1)
21. Gli eventuali oneri derivanti dagli impegni previsti a titolo di garanzia di cui al comma 19, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1117 e ai capitoli 1545, 1546 e 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare ogni forma di garanzia, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro, alla Banca europea per gli investimenti al fine del perfezionamento dell'operazione di prestito che questa porrà in essere in favore di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per rendere disponibili risorse da destinarsi specificatamente ed esclusivamente alla concessione di credito alle imprese del territorio regionale.
23. La domanda volta all'ottenimento della garanzia di cui al comma 22 è presentata da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, corredata di una dichiarazione da cui risulti l'impossibilità da parte della banca di prestare proprie idonee garanzie e del programma di impiego della provvista che specifica le modalità con cui si intende soddisfare il vincolo di destinazione a favore delle imprese del territorio regionale. Entro il 31 marzo di ogni anno e fino all'integrale rimborso del finanziamento richiesto alla Banca europea per gli investimenti, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia comunica alla Direzione centrale finanze patrimonio e programmazione i dati relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 22 e, in particolare, con riferimento a ciascun mutuo concesso, specifica le condizioni economiche applicate alle imprese, l'ammontare del debito da rimborsare, le sofferenze e le insolvenze registrate.
24. Gli eventuali oneri derivanti dagli impegni previsti a titolo di garanzia di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1117 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
25.  
( ABROGATO )
(3)
26.  
( ABROGATO )
(4)
27.  
( ABROGATO )
(5)
28.  
( ABROGATO )
(6)
29.  
( ABROGATO )
(7)
30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 27/2012
2Parole sostituite al comma 18 da art. 1, comma 19, L. R. 5/2013
3Comma 25 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013
4Comma 26 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013
5Comma 27 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013
6Comma 28 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013
7Comma 29 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 23/2013
8Parole sostituite al comma 23 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2014
9Comma 12 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione del c. 4 dell'art. 51, L.R. 21/2007.
10Parole sostituite al comma 19 da art. 1, comma 6, L. R. 5/2017
11Comma 19 bis aggiunto da art. 1, comma 7, L. R. 5/2017