LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/07/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
1.
Nel testo dell' articolo 16, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << alla unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 609 >> sono sostituite con le seguenti: << alla unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3548 >>.

2. Dato atto che nell'ambito dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 31 gennaio 2011 stipulato tra Regione e Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, sono confluite risorse statali finalizzate all'esecuzione degli interventi per la difesa della sponda lungo il Rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti provocata dall'escursione delle correnti di subalveo dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil, che avrebbero dovuto costituire oggetto dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma stipulato il 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, unitamente all'intervento di copertura dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil, ai sensi dell' articolo 14, comma 80, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le risorse, a tal fine già impegnate sul capitolo 1503, per la realizzazione degli interventi di copertura, con materiali impermeabilizzanti, dell'area dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil.
3. In considerazione dell'unicità progettuale dei due interventi di cui al comma 2, il commissario preposto alla gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), può concordare con l'organo preposto alla gestione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, le modalità di impiego delle risorse destinate all'esecuzione degli interventi per la difesa della sponda lungo il Rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti inserite in tale accordo.
4. In via di interpretazione autentica dell' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro.
5.
L'Amministrazione regionale, al fine di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di interesse pubblico fornite dal Centro didattico e naturalistico di Basovizza soppresso l'1 novembre 2011 e per dare completamento agli interventi di sviluppo, gestione, protezione, valorizzazione del patrimonio naturale e divulgazione didattica dei valori ambientali, naturalistici ed escursionistici quale sostegno allo sviluppo socioeconomico e al turismo sostenibile dell'intera comunità regionale, individua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonea struttura organizzativa con la denominazione " Centro didattico naturalistico di Basovizza ", dipendente dal Servizio del Corpo forestale regionale presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e costituita dall'intero comprensorio di Basovizza n. 224 e n. 224/1 composto dalla Palazzina uffici e dal Centro visite.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotare l'Agenzia regionale Promotur di un fondo di dotazione destinato a coprire gli oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto incorporato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).
7. Il fondo previsto dal comma 6 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia regionale Promotur alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 previsti in 14 milioni di euro per l'anno 2012 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 1, tabella A1 sui medesimi unità di bilancio e capitolo.
9. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 11, dell'articolo 7, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione medesima, al personale regionale messo a disposizione degli uffici del Ministero della Giustizia.
10.
Il comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), è sostituito dal seguente:
<<17. L'Amministrazione regionale definisce, in accordo con l'INPDAP, le procedure di liquidazione e di rimborso dei trattamenti di fine rapporto.>>.

11.  
( ABROGATO )
(3)
12.  
( ABROGATO )
(4)
13.  
( ABROGATO )
(5)
14.  
( ABROGATO )
(6)
15.
Dopo il secondo periodo del comma 37 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è aggiunto il seguente: << Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell' articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico. >>.

16.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole << due supplenti >> sono sostituite dalle parole << cinque supplenti >>.

17. Le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla Regione in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza nel periodo compreso tra la data medesima e il 31 dicembre 2013 sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno.
18. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della quantificazione dell'incentivo si fa riferimento alla tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679, per la cui individuazione si applicano, in relazione alle tipologie dell'atto pianificatorio, gli onorari di cui alla circolare medesima.
19. All' articolo 11, della legge regionale 14/2002 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica, dopo le parole << lavori pubblici >> sono aggiunte le seguenti: << e per lo svolgimento di attività estimative >>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Al personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento delle attività di natura estimativa, è riconosciuto un incentivo con le modalità e i criteri determinati con il regolamento di cui al comma 1.>>.

20. Per le finalità previste dal comma 4bis dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002 , come aggiunto dal comma 19, è autorizzata la spesa complessiva di 23.123,39 euro, suddivisa in ragione di 3.986,79 euro per l'anno 2012 e di 9.568,30 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi e le annualità di seguito indicati:
a) UBI 11.3.1.5033 - capitolo 9634 (di nuova istituzione) con la denominazione "Incentivo al personale regionale incaricato dello svolgimento delle attività di natura estimativa"
201220132014
euro 3.000,00euro 7.200,00euro 7.200,00


b) UBI 11.3.1.1185 - capitolo 9670
201220132014
euro 731,79euro 1.756,30euro 1.756,30


c) UBI 11.3.1.1184 - capitolo 9650
201220132014
euro 255,00euro 612,00euro 612,00


21. All'onere complessivo di 23.123,39 euro per gli anni dal 2012 al 2014, derivante dall' autorizzazione di spesa disposta dal comma 20, suddiviso in ragione di 3.986,79 euro per l'anno 2012 e di 9.568,30 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1185 e dal capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
22. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002 , come aggiunto dal comma 19, è iscritto lo stanziamento complessivo di 6.214,75 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 1.071,55 euro per l'anno 2012 e di 2.571,62 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
ENTRATA - UNITÀ DI BILANCIOCAPITOLOIMPORTO 2012IMPORTO ANNI 2013 e 2014
UBI 6.1.2041780794,701.907,28
UBI 6.1.2041781276,81664,34
TOTALE 1.071,512.571,62


ENTRATA - UNITÀ DI BILANCIOCAPITOLOIMPORTO 2012IMPORTO ANNI 2013 e 2014
UBI 12.2.4.34809880794,701.907,28
UBI 12.2.4.34809881276,81664,34
TOTALE 1.071,512.571,62


23.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), le parole << del ruolo unico regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato >>.

24.  
( ABROGATO )
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere, nel limite di una unità, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale appartenente alla qualifica di dirigente collocato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di comando presso l'Amministrazione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto nonché il trattamento spettante.
26. Gli oneri derivanti dal comma 25 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
27. Qualora il personale assegnato, con incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria agli uffici di segreteria, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per congedo per maternità e paternità, per congedo parentale, per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un'ulteriore unità di categoria pari o equiparata a quella del personale sostituito da individuarsi con le medesime modalità previste dal citato articolo 38.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.
29. Alla legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<2. L'incarico di Avvocato della Regione è conferito secondo la disciplina prevista per l'incarico di Direttore centrale dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., ai soggetti in possesso dei requisiti ivi stabiliti nonché a magistrati ordinari o speciali in servizio o in quiescenza.>>;

b)
il secondo comma dell'articolo 19 è abrogato.

30.  
( ABROGATO )
(1)
31. Al consigliere regionale di parità spetta, per l'anno in corso e a far data dall'1 gennaio 2012, un'indennità aggiuntiva mensile, a integrazione dell'indennità di cui all' articolo 17, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), pari a un nono dell'indennità di carica mensile corrisposta ai consiglieri regionali. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere tale indennità anche in unica soluzione.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 8557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Indennità aggiuntiva per l'attività del consigliere regionale di parità".
33. Al fine di perseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Agenzie regionali, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e le società partecipate della Regione regolano, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, secondo obiettivi di efficienza e trasparenza, le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture che hanno in uso, esclusi i mezzi di trasporto speciali.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con fondi propri, alla realizzazione di studi di microzonazione sismica a titolo di cofinanziamento regionale degli interventi di prevenzione sismica promossi con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, e successive modifiche e integrazioni, emanate in attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009.
35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anticipatamente, agli enti locali il 50 per cento dei costi forfetari previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1.
36. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 34 e 35 è autorizzata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Studi di microzonazione sismica - Fondi regionali".
37. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1Comma 30 abrogato da art. 12, comma 15, lettera b), L. R. 27/2012
2Parole sostituite al comma 27 da art. 12, comma 16, L. R. 27/2012
3Comma 11 abrogato da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
4Comma 12 abrogato da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
5Comma 13 abrogato da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
6Comma 14 abrogato da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 5/2013
7Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 15, del comma 19, lett. b) e del comma 31 del presente articolo.
8Parole sostituite al comma 34 da art. 4, comma 1, L. R. 6/2013
9Comma 35 sostituito da art. 4, comma 2, L. R. 6/2013
10Comma 24 abrogato da art. 4, comma 9, lettera j), L. R. 12/2014