LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

TITOLO VII
 NORME FINALI
Art. 27
 (Ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare)
1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, la Regione promuove e favorisce lo sviluppo di meccanismi virtuosi per la diffusione della previdenza complementare.
2. Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 3 bis e 3 ter, della legge regionale 1/2000 , la Regione è autorizzata a sostenere, in maniera diretta e indiretta, lo svolgimento delle seguenti attività:
a) curare gli aspetti necessari alla promozione dello sviluppo della rete di esperti di previdenza complementare al fine di perseguire la diffusione della cultura previdenziale nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, anche mediante apposite convenzioni con i patronati o altri soggetti idonei;
b) curare i rapporti con gli enti locali e con i corpi associativi professionali e istituzionali del territorio regionale, anche esaminando proposte su problemi di comune interesse, con riferimento alle politiche regionali di sviluppo della previdenza complementare;
c) sostenere attività di ricerca, sperimentazione e innovazione in tema di previdenza complementare.
3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi volti ad assicurare sostegno alle piccole e medie imprese aventi strutture produttive in Friuli Venezia Giulia, che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.
4. La Giunta regionale con regolamento, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per assicurare il sostegno di cui al comma 3.
Art. 28
 (Mobilizzazione del trattamento di fine rapporto)
1. Lo statuto del Fondo potrà prevedere ipotesi di mobilizzazione del TFR maturato in favore della previdenza complementare attraverso specifici accordi di categoria.
2. Sarà in esclusiva facoltà dei datori di lavoro accogliere l'istanza del dipendente.
Art. 29
 (Sostegno alla previdenza complementare)
1. La Regione ha la facoltà di prevedere stanziamenti aggiuntivi di risorse finanziarie al Fondo finalizzate al miglioramento delle prestazioni del Fondo medesimo.
Art. 30
 (Copertura del rischio di non autosufficienza)
1. Il Fondo dovrà prevedere che una contribuzione aggiuntiva, a richiesta dell'interessato, venga destinata alla copertura del rischio di non autosufficienza.
2. A tal fine il Fondo potrà stipulare apposita convenzione con uno specifico fondo sanitario regionale per il Friuli Venezia Giulia, qualora costituito, o in assenza con una o più compagnie di assicurazione.