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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

TITOLO V
 RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 23
 (Modalità di adesione)
1. L'adesione al Fondo può avvenire esclusivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo, compilato in ogni sua parte. L'adesione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo, deve essere preceduta dalla consegna dello statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. Le modalità di adesione saranno disciplinate nel regolamento del Fondo.
5. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata dalla lavoratrice e dal lavoratore dipendente, risulta iscritto al Fondo anche il datore di lavoro pubblico e privato da cui egli dipende.
Art. 24
 (Trasparenza nei confronti degli aderenti)
1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti con gli strumenti più idonei lo statuto del Fondo, il regolamento, la nota informativa, il bilancio e l'eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.
Art. 25
 (Comunicazioni e reclami)
1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella nota informativa.