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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

CAPO I
 ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art. 12
 (Organi del Fondo)
1. Gli organi del Fondo sono:
a) l'Assemblea dei delegati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente e i Vice Presidenti;
d) il Collegio dei revisori.
Art. 13
 (Assemblea dei delegati)
1. L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di quaranta a un massimo di cinquanta delegati, dei quali quaranta delegati eletti e/o designati in numero paritetico, venti in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori associati e venti in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a dieci delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.
2. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti in conformità ad apposito regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo, insieme con lo statuto, del quale forma parte integrante.
3. Nel regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'atto costitutivo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano una soglia di consistenza significativa.
4. I delegati dei datori di lavoro sono designati dai datori di lavoro associati secondo criteri e modalità definiti nel regolamento elettorale, che tengono conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori.
5. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e professionisti sono designati dalle associazioni di categoria aderenti secondo criteri e modalità individuate nel regolamento elettorale, anche con rinvio alle delibere delle associazioni medesime che sottoscrivono l'accordo di adesione al Fondo.
6. La partecipazione all'Assemblea dei delegati è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.
7. Allo statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza.
Art. 14
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di otto a un massimo di sedici componenti, di cui fino a sei eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, fino a sei designati in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a quattro designati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle varie componenti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.
2. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.
4. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
5. Eventuali emolumenti del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea dei delegati.
Art. 15
 (Presidente e Vice Presidenti)
1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e due Vice Presidenti.
2. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, a rotazione per ciascun mandato fra i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
Art. 16
 (Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque componenti titolari e cinque supplenti eletti dall'Assemblea, di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due in rappresentanza dei datori di lavoro associati e uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
2. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 16, L. R. 14/2012