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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

TITOLO III
 CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8
 (Contribuzione, prestazioni pensionistiche e anticipazioni)
1. Le materie afferenti la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni, disposte ai sensi del decreto legislativo 124/1993 per il settore pubblico e del decreto legislativo 252/2005 per il settore privato, saranno disciplinate secondo le modalità e i termini indicati nello statuto e nel regolamento del Fondo.
2. La contribuzione al Fondo è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, dai datori di lavoro aderenti alle categorie firmatarie dell'atto costitutivo del Fondo in misura almeno pari a quella stabilita dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie.
Art. 9
 (Determinazione della posizione individuale)
1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti, dal TFR, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese sostenute all'atto dell'adesione direttamente a carico dell'aderente e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei singoli comparti di investimento secondo le modalità definite nello statuto.
4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza stabilita in conformità alle indicazioni della COVIP.
Art. 10
 (Erogazione della rendita)
1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e successive modifiche.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato dalla garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita.
Art. 11
 (Trasferimento e riscatto della posizione individuale)
1. L'aderente, nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e potrà esercitare una delle opzioni previste dalla normativa vigente.
2. Le modalità di esercizio delle opzioni di cui al comma 1 sono disciplinate nello statuto e nel regolamento del Fondo.