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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

TITOLO I
 IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1
 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di dare completa attuazione al disposto di cui all' articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è istituito, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), il Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo, al fine di favorire nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale e di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale.
Art. 2
 (Scopo del Fondo)
1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Art. 3
 (Forma del Fondo)
1. Il Fondo pensione sarà costituito secondo il modello proprio dell'associazione riconosciuta ai sensi dell' articolo 14 e seguenti del codice civile , nonché in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e del decreto legislativo 252/2005 e sarà iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) istituita con decreto legislativo 124/1993 .
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione dell'associazione di cui al comma 1 con le associazioni rappresentative delle categorie dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e liberi professionisti e dei soci di società cooperative.