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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

Art. 8
 (Contribuzione, prestazioni pensionistiche e anticipazioni)
1. Le materie afferenti la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni, disposte ai sensi del decreto legislativo 124/1993 per il settore pubblico e del decreto legislativo 252/2005 per il settore privato, saranno disciplinate secondo le modalità e i termini indicati nello statuto e nel regolamento del Fondo.
2. La contribuzione al Fondo è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, dai datori di lavoro aderenti alle categorie firmatarie dell'atto costitutivo del Fondo in misura almeno pari a quella stabilita dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie.