LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

Art. 6
 (Adesione al Fondo)
1. Sono associati al Fondo i datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, operanti sul territorio e gli altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che vi aderiscono con le modalità statutariamente indicate, nel rispetto del principio della libertà di adesione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.
2. Sono altresì soci del Fondo i lavoratori, di cui all'articolo 5, aderenti a seguito di tacito conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 in tema di trattamento di fine rapporto e i lavoratori pensionati, ai quali il Fondo avrà l'obbligo di erogare le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo statuto.
3. I successivi riferimenti, nel presente testo di legge, alle categorie aderenti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo devono intendersi riferiti anche alle parti che vi aderiscono successivamente.