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Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

Art. 30
 (Copertura del rischio di non autosufficienza)
1. Il Fondo dovrà prevedere che una contribuzione aggiuntiva, a richiesta dell'interessato, venga destinata alla copertura del rischio di non autosufficienza.
2. A tal fine il Fondo potrà stipulare apposita convenzione con uno specifico fondo sanitario regionale per il Friuli Venezia Giulia, qualora costituito, o in assenza con una o più compagnie di assicurazione.