LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 giugno 2012, n. 13

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/06/2012
Materia:
240.05 - Previdenza complementare e integrativa

Art. 16
 (Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque componenti titolari e cinque supplenti eletti dall'Assemblea, di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due in rappresentanza dei datori di lavoro associati e uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
2. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
4. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 16, L. R. 14/2012