Art. 8
(Comitato consultivo)
1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede con facoltà di delega, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità Marittima che partecipa con diritto di voto.
2. Il Comitato ha funzioni consultive in ordine alla formazione del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale, nonché in ordine ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e in ordine all'organizzazione del lavoro nel porto. Il Comitato è inoltre sentito in merito ad altre questioni di interesse generale.
3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.
4. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività, che disciplini, tra l'altro, le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni e la forma della verbalizzazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 9
(Collaborazioni istituzionali)
1.
Al fine di assicurare il più elevato grado di efficacia nello svolgimento dei propri compiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) stipulare con i soggetti pubblici operanti negli ambiti portuali accordi che prevedano l'impiego delle professionalità di settore ivi presenti, nonché l'espletamento di prestazioni di servizio a supporto della Regione;
b) delegare al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, L. R. 8/2022