LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Comitato consultivo)
1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotrasportatori operanti in porto, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità marittima che partecipa con diritto di voto.
1 bis. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati di cui al comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.
1 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità e dura in carica cinque anni dall'atto di costituzione.
1 quater. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale competente in materia di portualità.
2. Il Comitato ha funzioni consultive in ordine alla formazione e all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche, del Piano operativo triennale, nonché in ordine ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e in ordine all'organizzazione del lavoro nel porto. Il Comitato è inoltre sentito in merito ad altre questioni di interesse generale.
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche il Comitato è integrato dai seguenti componenti tecnici:
a) i direttori centrali regionali, o loro delegati, competenti in materia di ambiente, biodiversità e attività produttive;
b) un rappresentante dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) o suo delegato;
c) fino a quattro esperti, designati dalle Università o dagli ordini professionali, rispettivamente nel settore delle infrastrutture marittimo-portuali, delle infrastrutture ferroviarie, dell'economia dei trasporti e della navigazione.
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2 ter. Ai lavori del Comitato sono invitati e partecipano senza diritto di voto i rappresentanti tecnici, rispettivamente, del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e di Rete ferroviaria italiana (RFI).
2 quater. Nel parere rilasciato dal Comitato devono essere esplicitate le valutazioni dei componenti tecnici.
2 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui ai commi 1 e 2 bis, lettera c).
3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione, a esclusione dei compensi riconosciuti a ogni esperto di cui al comma 2 bis, lettera c), per i quali è fissata un'indennità pari a 2.000 euro per il parere sul Piano regolatore, 1.500 euro per il parere sulle varianti al Piano regolatore e 1.000 euro per il parere sull'adeguamento tecnico funzionale. Agli esperti che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano fuori regione spetta altresì il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
4. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività, che disciplini, tra l'altro, le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni e la forma della verbalizzazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 8/2022
2Comma 1 sostituito da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . Fino alla costituzione del nuovo Comitato consultivo continua ad operare il Comitato in carica all'entrata in vigore della L.R. 2/2024.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
4Comma 1 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
5Comma 1 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
7Parole sostituite al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
8Comma 2 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
9Comma 2 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
10Comma 2 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
11Comma 2 quinquies aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
12Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024