LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Piano operativo triennale)
1. Il Piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, definisce le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali.
2. Il Piano operativo triennale è redatto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, ed è approvato dal Presidente della Regione.