LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Piano regolatore portuale)
1. La formazione del Piano regolatore portuale avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme interne di recepimento.
2. Il progetto di Piano regolatore portuale è predisposto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Piano regolatore portuale è costituito da:
a) una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella pianificazione delle aree portuali;
b) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale, nonché per assicurare una chiara e univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle procedure; per le rappresentazioni possono essere utilizzate tecnologie informatiche;
c) la definizione dei tempi di attuazione, con la descrizione sommaria delle opere e attrezzature previste e dei relativi elementi di costo;
d) le norme di attuazione del Piano.
4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico-nautici, con l'Autorità marittima, ed è adottato dalla Giunta regionale. Il Piano adottato è trasmesso per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Dopo l'adozione copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.
5. Il Piano regolatore portuale, eventualmente modificato in accoglimento delle opposizioni, osservazioni e pareri pervenuti, è approvato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Piano regolatore portuale di Monfalcone, come approvato in via preliminare, è sottoposto altresì al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.
7. Le previsioni del Piano regolatore portuale si armonizzano con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e non possono con queste contrastare. Qualora si rilevi contrasto la Regione promuove l'armonizzazione indicando le opportune modifiche. L'armonizzazione del Piano regolatore portuale è prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa fra tutti gli enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma, ai sensi della normativa regionale.
8. Il Piano regolatore portuale è attuato sulla base di un programma triennale aggiornato annualmente. La programmazione delle opere di grande infrastrutturazione nel Porto di Monfalcone è sottoposta al parere dell'organo tecnico statale individuato dall'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.
9. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle varianti al Piano regolatore portuale, fatta salva la procedura di cui al comma 9 bis.
9 bis. Ove le modifiche proposte non alterino in modo sostanziale la struttura del Piano regolatore portuale, in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, queste costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico funzionali sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Gli adeguamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.
10. Alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti sono assoggettate tutte le aree ricomprese nell'ambito portuale, incluse quelle private.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
2Comma 4 sostituito da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
3Parole sostituite al comma 5 da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
4Parole soppresse al comma 5 da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
5Parole aggiunte al comma 9 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
6Comma 9 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024