LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Attribuzioni del Comune)
1. Per le finalità della presente legge il Comune:
a) partecipa alle scelte di politica portuale di cui all'articolo 2, comma 1, mediante proposte e pareri da sottoporre alla Giunta regionale;
b) esprime l'intesa sul progetto del Piano regolatore portuale e relative varianti, come previsto all'articolo 6;
c) interviene ai lavori del Comitato consultivo di cui all'articolo 8.