LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
 (Principi generali e finalità)
1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nonché in attuazione del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009 , e in armonia con gli obiettivi strategici della Comunità europea, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, in base ai seguenti principi:
a) separazione tra attività di amministrazione, di regolazione e attività d'impresa;
b) trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
c) libertà d'impresa e libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi;
d) tutela dell'efficienza del mercato portuale e dell'utenza, dei servizi generali e delle operazioni portuali;
e) promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo portuale in generale, in armonia con il sistema delle infrastrutture di trasporto e della logistica;
f) semplificazione delle procedure e contenimento della tempistica nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
2. La Regione esercita l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto delle competenze dello Stato mediante opportune forme di cooperazione, anche con proprie risorse, tenuto conto delle caratteristiche e delle necessità di ciascuno dei porti, nonché in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai corridoi europei.