LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/05/2012
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
170.06 - Società finanziarie

Art. 16
 (Controllo analogo)
1. La Regione esercita il controllo analogo sulle società strumentali da essa totalmente possedute, di seguito denominate società, in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e alle disposizioni che regolano le società di capitali.
2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo la Regione:
a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;
b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali per raggiungerli;
c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario, qualora necessario, anche attraverso l'esperimento di ispezioni e verifiche, nonché attraverso l'esame di rapporti periodici.
3. Nelle società strumentali a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa la Regione, il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche in forma associata, previe intese tra i soci. Le intese si conformano, compatibilmente con l'assetto societario, alle disposizioni degli articoli da 17 a 19.
4. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulle società alle quali la Regione partecipa.