LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 1

Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.

TESTO VIGENTE dal 16/02/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/2012
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 3
 (Misure urgenti di protezione e tutela della salute)
1. In presenza di un rischio di dannosità per la salute e per la tutela dei valori di cui all'articolo 2, il raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'articolo 1, calcolati come media su un anno civile, deve essere conseguito nel più breve tempo possibile.
2. In caso di superamento dei valori obiettivo, anche prima della scadenza annuale qualora esso sia tale da escludere ogni possibilità di raggiungere, alla scadenza stessa, tali valori, il Comune, sentita l'Azienda per i servizi sanitari, adotta misure urgenti per la protezione e tutela della salute, anche mediante azioni limitative e sanzionatorie nei confronti dei soggetti inquinanti.
3. Il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di cui al comma 2, provvede ad adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell' articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nonché dell' articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
4. Ai fini della determinazione delle misure per il contenimento entro i valori obiettivo delle emissioni registrate in qualunque stazione di misurazione regionale, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
5. L'ARPA provvede alla scelta dei siti dove posizionare le stazioni di rilevamento, fisse o mobili, nonché alla loro manutenzione e controllo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
6. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, di cui all' articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è prevista una sezione specificamente dedicata alle aree in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 superano i valori obiettivo.
7. La Direzione centrale competente in materia di ambiente comunica ai Comuni, alla Provincia e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio i dati relativi alla qualità dell'aria nelle aree in cui si verifica il superamento dei valori obiettivo e trasmette al Ministero dell'ambiente e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) le relazioni e le comunicazioni previste dall' articolo 19 del decreto legislativo 155/2010 .