LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2011
Materia:
120.08 - Informatica
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire:
a) lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;
b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività;
c) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale, e in particolare del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto della tutela della concorrenza nel mercato e nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, la presente legge:
a) definisce e disciplina gli obiettivi, i compiti e i rapporti della Regione e della società in house Insiel SpA;
b) favorisce le condizioni per lo sviluppo delle strutture tecnologiche in modo da assicurare l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e l'espansione del sistema digitale sul territorio;
c) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.
(1)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.