LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 31
1.
L' articolo 28 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
 (Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore)
1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:
a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;
b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati annualmente nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982 .
6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).
7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per integrare la commissione di cui all'articolo 26, comma 4, per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.>>.