LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 21
1.
L' articolo 21 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21
 (Commissione regionale per l'artigianato)
1. Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.
2. La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:
a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;
b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;
c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;
d) individua i settori di attività ai fini della costituzione delle botteghe scuola e provvede al riconoscimento delle medesime.
3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore per:
a) la realizzazione di progetti di interesse del comparto artigiano, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e alla qualità delle imprese;
b) la commercializzazione e promozione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;
c) l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;
d) la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali.
4. I progetti di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche la partecipazione delle Camere di commercio e degli Enti locali interessati.
5. Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare competente.>>.