LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 giugno 2011, n. 7

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/06/2011
Materia:
220.03 - Artigianato
210.06 - Economia montana
220.05 - Fiere e mercati

Art. 11
1.
L' articolo 13 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione provinciale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.
4. L'iscrizione all'A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:
a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;
b) l'adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.
5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4.
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.>>.