LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 2011, n. 6

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

TESTO VIGENTE dal 21/07/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/06/2011
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere
440.07 - Fonti energetiche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 25
 (Piccole utilizzazioni di calore geotermico)
1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2010 , sono sottoposte alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee di cui al Titolo II del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), con le modalità previste dalla legge regionale 16/2002 .
2. In attuazione dell'articolo 10, comma 5, e dell' articolo 17, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22/2010 , le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo medesimo, sono disciplinate con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.