LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 8
 (Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all' articolo 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224/2003 , le violazioni delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 relative ai requisiti, alle prescrizioni tecniche e alle limitazioni per la coltivazione di OGM comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. E' esente da qualsiasi responsabilità chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM.
2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.
3. Fatta salva la responsabilità civile per i danni economici arrecati e l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora venga riscontrata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche e delle limitazioni previste dal regolamento di cui all'articolo 2 o l'inosservanza dell'esclusione di coltivazione di cui all'articolo 2.1 il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza e, in caso di inadempimento entro sette giorni dal ricevimento dell'ordine, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore del fondo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 2, lettera d), L. R. 6/2013
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 15/2014