LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 4
 (Ristorazione collettiva)
1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Friuli Venezia Giulia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati è raccomandata la somministrazione di prodotti che non contengono OGM.
2. Per garantire la promozione della produzione agricola più rispettosa della qualità alimentare e dell'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attività di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere di utilizzare preferibilmente prodotti biologici e tradizionali, nonché quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicità della Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità indicate dall' articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 6/2013