LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2011, n. 5

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/04/2011
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 2
 (Misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)
1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, con regolamento regionale, sono approvate le misure di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: le condizioni naturali, le condizioni climatiche che influenzano l'attività degli impollinatori e la dispersione di polline attraverso l'aria, la topografia, i modelli produttivi, le strutture aziendali comprese le strutture circostanti e i sistemi di rotazione delle colture.
3. Le misure di cui al comma 1 possono prevedere appositi requisiti, prescrizioni tecniche e limitazioni per la coltivazione di OGM, fra cui l'esclusione della coltivazione di OGM da aree del territorio regionale in presenza delle seguenti condizioni:
a) in tali aree non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi;
b) le misure restrittive sono proporzionali rispetto all'obiettivo di tutela delle esigenze specifiche degli agricoltori che operano secondo metodi convenzionali o biologici.
4. Al fine di evitare la potenziale perdita di reddito da parte dei produttori biologici e di specifiche tipologie di produttori convenzionali, nonché al fine di tutelare particolari tipi di produzioni, le misure di cui al comma 1 possono prevedere il raggiungimento di livelli di commistione inferiori allo 0,9 per cento.
5. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere il pagamento di una tariffa, proporzionale alla superficie coltivata, finalizzata a copertura forfettaria dei costi sostenuti dall'ERSA per gli accertamenti tramite campioni nei terreni di cui all'articolo 7, comma 1.
6. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato in via preliminare dalla Giunta regionale sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, ed è comunicato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Il regolamento è emanato a seguito della conclusione dell'esame da parte della Commissione europea.
7. Resta ferma l'osservanza delle misure adottate dagli organi dello Stato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente, ai sensi dell' articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001 , sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio o ai sensi dell' articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 6/2013