LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 aprile 2011, n. 4

Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

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Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 6
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. AI fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema produttivo, le imprese che entro il 31 dicembre 2010 hanno presentato domanda di incentivo a valere sul capo I (sviluppo competitivo delle piccole medie imprese) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e sul regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., e la cui domanda non sia stata sottoposta alla valutazione della Commissione ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 , hanno facoltà di accedere, previa apposita istanza, alla definizione semplificata del proprio procedimento contributivo.
7 ter. Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonché fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7 bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.
7 quater. L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7 sexies.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005 , l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005 .
7 sexies. Le modalità, i termini e le condizioni semplificate per la concessione del contributo di cui al comma 7 ter sono stabilite con regolamento regionale nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in deroga a quanto previsto anche ai commi 4, 5 e 6 dell' articolo 7 della legge regionale 4/2005 .
7 septies. Il procedimento contributivo di cui ai commi da 7 bis a 7 sexies è svolto dal soggetto gestore di cui al capo I della legge regionale 4/2005 .
7 octies. Per le finalità di cui ai commi da 7 bis a 7 septies si applicano le disposizioni di cui all' articolo 53, comma 1, della legge regionale 4/2005 .>>.