LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 3

Norme in materia di telecomunicazioni.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/04/2011
Materia:
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
440.10 - Inquinamento elettromagnetico
150.03 - Radio e telediffusione
430.07 - Ordinamento della comunicazione

Art. 39
 (Disposizioni transitorie e finali)
1. L'iscrizione di cui all'articolo 33, comma 3, delle infrastrutture di competenza regionale realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge con affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva, è effettuata a cura degli enti realizzatori interessati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I commi 1, 3 e 7 dell'articolo 36 non trovano applicazione per i progetti già dotati di provvedimento autorizzativo rilasciato alla data di entrata in vigore della presente legge.