LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/02/2011
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 5
 (Conferenza del sistema universitario regionale)
1. È istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito definita Conferenza.
2. La Conferenza esercita funzioni di impulso e proposta ai fini dello sviluppo del sistema universitario regionale e in particolare:
a) favorisce le sinergie operative e la competitività, promuovendo il coordinamento delle attività di ricerca e di formazione del sistema universitario regionale;
b) concorre alla predisposizione dello schema di programma triennale di cui all'articolo 6, comma 1, ed esprime parere sul medesimo, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, comma 2, nonché sugli aggiornamenti annuali del programma.
3. La Conferenza è costituita, su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di università e ricerca, ed è composta:
a) dal Presidente della Regione, o dall'Assessore delegato, con funzioni di presidente;
b) dai rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine;
c) dal direttore della SISSA di Trieste;
d) dai direttori dei conservatori di musica di Trieste e di Udine.
(1)
4. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti della Conferenza sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.
5. Il direttore della direzione centrale competente per materia e i direttori generali o amministrativi degli enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.
6. Su richiesta del presidente o di almeno due componenti, possono essere invitati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto, i presidenti dei consorzi universitari di Pordenone e Gorizia o loro delegati, il rappresentante del Coordinamento regionale dell'Alta Formazione di cui all'articolo 6 e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa del presidente o di almeno la metà dei componenti.
8. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno ai fini di cui al comma 2, lettera b).
9. La Conferenza è validamente costituita in presenza della totalità dei componenti.
10. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate all'unanimità.
11. I componenti della Conferenza partecipano alle sedute della medesima a titolo gratuito.
12. La direzione centrale competente in materia di università e ricerca assicura l'attività di supporto organizzativo alla Conferenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione individuato dal direttore centrale competente.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 86, comma 1, L. R. 9/2019