LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2

Finanziamenti al sistema universitario regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/02/2011
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 10
 (Fondi per il finanziamento del sistema universitario)
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a ), b) e c), è istituito il Fondo per il finanziamento del sistema universitario.
2. L'utilizzo del fondo viene annualmente definito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, nel rispetto della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale).