LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8
 (Interventi in materia di famiglia, associazionismo e cooperazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette necessarie per la realizzazione di studi, indagini, ricerche, pubblicazioni, convegni, manifestazioni e altre iniziative analoghe, aventi per finalità la promozione cooperativa.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 8775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3.
Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole << di programmati accertamenti a campione, >> sono soppresse.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 14 della legge regionale 27/2007 , come modificato dal comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5.  
( ABROGATO )
(9)
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8. Al fine di accrescere la disponibilità di spazi e strutture funzionali alla promozione dell'aggregazione giovanile nel territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi per la realizzazione di centri di aggregazione giovanile ai sensi dell' articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), qualora il beneficiario intenda attuare interventi diversi da quelli indicati nel decreto di concessione, a condizione che le opere oggetto degli interventi medesimi siano idonee a essere destinate allo svolgimento di attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani e che sia verificata l'ammissibilità della relativa spesa ai sensi dell' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
9. Per le finalità previste dal comma 8, i soggetti beneficiari dei contributi presentano alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro il termine del 30 giugno 2012, istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della documentazione progettuale prevista dalla normativa di riferimento.
10. In sede di rendicontazione dei contributi concessi per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 a sostegno dei progetti per i giovani ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 12/2007 e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 52, in deroga all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni e le aggregazioni giovanili presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.
11. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.1.1087 e al capitolo 6193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
12. La restituzione delle somme già erogate a titolo di anticipo sul contributo concesso al Circolo Culturale sloveno Primorsko - Slovensko kulturno društvo Primorsko, ai sensi dell' articolo 3, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e dell'articolo 4, commi 66 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per lavori di sistemazione area giochi in Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, è disposta dall'Amministrazione regionale, conseguentemente alla rinuncia al contributo da parte del suddetto beneficiario, senza l'applicazione degli interessi legali previsti dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 e dalle altre specifiche disposizioni delle leggi di settore.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale musicale di Bertiolo "Filarmonica la prime lûs 1812" una sovvenzione straordinaria nella misura indicata dal comma 15 per il sostegno dell'attività musicale e culturale promossa.
14. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 13 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento della sovvenzione stessa e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000 .
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5643 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
16.  
( ABROGATO )
17.  
( ABROGATO )
18.
Al comma 74 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << Direzione cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione >>.

19.  
( ABROGATO )
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di volontariato A. Listuzzi Onlus di Udine un contributo straordinario per il pagamento degli oneri pregressi.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
23. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica per il sostegno e la valorizzazione di esperienze di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica dei bambini e dei ragazzi promosse sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della regione un contributo a copertura delle spese organizzative relative all'attivazione di iniziative, anche di carattere formativo, informativo e divulgativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, dagli stessi assunte per promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.
24. Il contributo di cui al comma 23 è destinato alla copertura integrale, fino alla concorrenza degli importi massimi fissati dal comma 25, di tutte le spese organizzative direttamente imputabili e pertinenti all'istituzione e alla gestione di organismi, comunque denominati, formati con il coinvolgimento diretto di bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, per consentirne la partecipazione ai processi decisionali delle rispettive comunità locali. Non sono comunque ammesse a contributo, nemmeno per quote, le spese generali e di funzionamento dell'ente beneficiario, le spese di rappresentanza, nonché le spese per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovo di beni durevoli.
25. L'entità del contributo, determinata sulla base delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun comune, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:
a) 3.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) 5.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 9.999 abitanti;
c) 8.000 euro per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti.
(4)
26. Gli importi massimi di contributo fissati dal comma 25 sono cumulabili qualora la medesima iniziativa sia attivata da più comuni congiuntamente.
26 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato ai sensi del comma 24, i contributi sono proporzionalmente ridotti in misura uguale per tutti i comuni beneficiari.
26 ter. Ciascun comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 23 sono presentate alla struttura competente per la gestione della funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del programma di attività approvato dall'Amministrazione comunale interessata, nonché del preventivo delle spese direttamente connesse all'iniziativa.
26 quater. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata, a seguito dell'adozione, da parte dell'organo comunale competente, del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24. Le modalità e termini di rendicontazione sono stabiliti con il decreto di concessione ai sensi della legge regionale 7/2000 .
26 quinquies. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 26 quater, si intende che l'adozione del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24 costituisce presupposto indispensabile solo per l'erogazione del contributo, ferma restando la possibilità di procedere alla concessione del contributo stesso anche nelle more dell'adozione di tale provvedimento.
27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
28.
Il comma 3 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è abrogato.

29.
Il comma 3 ter dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<3 ter. Al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi a parziale rimborso delle spese sostenute nei sei mesi precedenti per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al medesimo comma 1 e per un importo non superiore al 10 per cento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei rimborsi.>>.

30. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 , come modificato dai commi 28 e 29, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e ai capitoli 5366 e 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
31. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa individuate ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa), i Comuni possono consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 agosto 2014, di servizi sperimentali di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 20/2005 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 39, comma 5, lettere a) e b), del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230.
32.
Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2005 le parole << e sperimentali >> sono soppresse.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario a sostegno del progetto sperimentale rivolto ai bambini da sei a undici anni denominato "Crescere Insieme".
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
36.  
( ABROGATO )
37.  
( ABROGATO )
38.  
( ABROGATO )
39.  
( ABROGATO )
40.  
( ABROGATO )
41.
Al comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall' articolo 9, comma 66, della legge regionale 11/2011 , le parole << entro il 30 aprile 2007 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento >>.

42. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 6, comma 87, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 41, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
43. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 20 da art. 9, comma 7, L. R. 14/2012
2Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 60, L. R. 14/2012
3Comma 24 sostituito da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
4Comma 25 sostituito da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
5Comma 26 sostituito da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
6Comma 26 bis aggiunto da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
7Comma 26 ter aggiunto da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
8Comma 26 quater aggiunto da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
9Comma 5 abrogato da art. 44, comma 1, lettera k), L. R. 23/2012
10Comma 6 abrogato da art. 44, comma 1, lettera k), L. R. 23/2012
11Comma 7 abrogato da art. 44, comma 1, lettera k), L. R. 23/2012
12Comma 19 abrogato da art. 44, comma 1, lettera k), L. R. 23/2012
13Comma 26 quinquies aggiunto da art. 287, comma 1, L. R. 26/2012
14Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 34, L. R. 6/2013
15Parole sostituite al comma 31 da art. 9, comma 6, L. R. 6/2013
16Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ll), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
17Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ll), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
18Comma 36 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021
19Comma 37 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021
20Comma 38 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021
21Comma 39 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021
22Comma 40 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021