LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Interventi in materia di salute e politiche sociali)
1. In considerazione degli esiti positivi della sperimentazione avviata dall'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone nell'anno 2011 in applicazione dell'articolo 8, commi 28 e 29, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), in merito alla realizzazione di una rete locale delle cure palliative pediatriche, anche in collaborazione con privati, si autorizza l'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone a proseguire nell'attività già avviata.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3.  
( ABROGATO )
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione di un poliambulatorio specialistico all'interno del territorio del Comune.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7.
Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con personale del ruolo regionale, della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, di altre pubbliche amministrazioni, nonché di società partecipate dalla Regione.>>.

8.
Al secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), dopo le parole << da un funzionario medico del ruolo unico della Regione >> sono aggiunte le seguenti: << oppure da un dirigente medico dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari >>.

9. All' articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.
L' articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 34
 (Sanzioni)
1. Salvo quanto disposto dall' articolo 4 ter della legge regionale 8/2001 , per le strutture sociosanitarie e ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali e socioeducative è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. Lo svolgimento di servizi e la gestione di strutture in assenza di autorizzazione, nonché l'erogazione di prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'organo competente ai sensi della normativa regionale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti disposti dall'Amministrazione regionale successivamente al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Il mancato invio, con le modalità espressamente individuate, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità dell'attività nonché della sospensione e della cessazione dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
6. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
7. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è revocata nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui al comma 4;
b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;
c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;
d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione preventivamente comunicata al Comune di competenza.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate e introitate dal Comune nel cui territorio è ubicato il servizio o la struttura.>>.

13.
Al comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2010 le parole << per la durata di un anno >> sono sostituite dalle seguenti: << per la durata di due anni >>.

14.
Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << precedentemente occupato in tale struttura, da effettuarsi entro la data di scadenza della cassa integrazione in deroga o entro gli otto mesi dalla cessazione della stessa. >> sono sostituite dalle seguenti: << occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. >>.

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 9, comma 26, della legge regionale 11/2011 , come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 1779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
16.
Al comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole << a favore delle persone disabili >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché a ristoro delle passività pregresse >>.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005 , come modificato dal comma 16, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" un contributo di 15.000 euro per l'attuazione di un progetto sperimentale da realizzare in collaborazione con l'Associazione Italiana Sindrome di Williams Onlus sezione Triveneto.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4694 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale "Il Giglio" Onlus di Porcia un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla celebrazione di 25 anni di attività.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 14.000 euro da suddividere in parti uguali all'Unione Italiana Ciechi sezione di Gorizia e all'Ente Nazionale Sordomuti sezione provinciale di Udine.
25. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 24 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 14.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Valentino Pontello Onlus di Majano un contributo straordinario nella misura fissata dal comma 29 a sostegno delle spese sostenute per l'attività di gestione di servizi semiresidenziali e residenziali per persone disabili.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del bilancio consuntivo e di una relazione illustrativa delle attività effettuate. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 5642 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
30.  
( ABROGATO )
(4)
31.  
( ABROGATO )
(5)
32. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 270.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo straordinario di 20.000 euro destinato a sostenere le spese per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel comune di Reana del Rojale.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4695 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Onlus Hattiva di Tavagnacco un contributo straordinario di 45.000 euro a ristoro delle passività contratte per la costruzione della nuova sede.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANMIL Comitato provinciale di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto della nuova sede dell'associazione.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
42.  
( ABROGATO )
43.  
( ABROGATO )
44.  
( ABROGATO )
45.  
( ABROGATO )
(1)
46. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2011 ai sensi dell' articolo 15, comma 14, della legge regionale 17/2008 , possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2012 purché riguardanti attività previste e inserite nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2011.
47. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2011 ai sensi dell' articolo 9, comma 30, della legge regionale 22/2010 , possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2012 purché riguardanti attività previste e inserite nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2011.
48.
Al comma 43 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo la parola << povertà >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per le finalità istituzionali >>.

49. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 4, comma 43, della legge regionale 1/2004 , come modificato dal comma 48, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
50.
Al comma 81 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole << Aziende sanitarie >> sono aggiunte le seguenti: << n. 2 "Isontina", >>.

51.
Al comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 , dopo le parole << i termini di rendicontazione del contributo. >> è aggiunto il periodo: << Le aziende per i servizi sanitari sono autorizzate a utilizzare i contributi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi medesimi. >>.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Opera diocesana Betania di Udine finalizzato al sostegno dell'attività svolta dalla medesima per accogliere persone che per carenze familiari e sociali necessitano di interventi tempestivi di soccorso e sostegno.
53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che concede e liquida il contributo in unica soluzione.
54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto ITIS di Trieste un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla celebrazione dei 150 anni di fondazione.
56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Suore di Carità dell'Assunzione, con sede legale in Milano, un contributo straordinario a sollievo degli oneri per le attività assistenziali svolte a favore dei minori e delle famiglie dalla Casa di Trieste, con sede in via Giarizzole a Trieste.
59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni San Vincenzo de Paoli Onlus di Gorizia, Caritas dell'Arcidiocesi di Gorizia, AISM sezione provinciale di Gorizia, Associazione volontariato Spiraglio di Monfalcone, Associazione Cuore Amico Onlus di Gorizia e Associazione Nazionale Alpini sezione di Gorizia, un contributo straordinario a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
62. Ognuna delle associazioni di cui al comma 61 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012, da suddividersi paritariamente fra le sei associazioni, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cervignano del Friuli un contributo straordinario di 40.000 euro a sostegno del progetto socio - assistenziale per l'assistenza agli anziani denominato "Chiama me".
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANFFAS Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - sezione di Gorizia un contributo straordinario per l'acquisto di un autoveicolo adibito al trasporto di disabili.
68. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 67 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
69. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
70.  
( ABROGATO )
(8)
71.
I commi 72, 73 e 74 dell' articolo 4 della legge regionale 1/2007 sono abrogati.

72.  
( ABROGATO )
(9)
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pocenia un contributo di 60.000 euro per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
75. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Comma 45 abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 14/2012
2Parole sostituite al comma 21 da art. 9, comma 5, L. R. 14/2012
3Parole sostituite al comma 33 da art. 9, comma 47, L. R. 14/2012
4Comma 30 abrogato da art. 9, comma 14, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Comma 31 abrogato da art. 9, comma 14, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
6Comma 32 abrogato da art. 9, comma 14, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
7Comma 4 interpretato da art. 8, comma 15, L. R. 15/2014
8Comma 70 abrogato da art. 9, comma 11, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei c. 69 e 70, art. 4, L.R. 1/2007, con effetto dall'1/1/2015.
9Comma 72 abrogato da art. 9, comma 12, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.
11Comma 10 abrogato da art. 43, comma 1, lettera d), L. R. 12/2015
12Comma 3 abrogato da art. 5, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, L.R. 19/2006, con effetto dall'1/1/2016.
13Comma 11 abrogato da art. 101, comma 1, L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter, L.R. 8/2001.
14Comma 44 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
15Comma 42 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
16Comma 43 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.