LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Interventi in materia di infrastrutture, territorio, edilizia e lavori pubblici)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 180.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
4. Al fine del proseguimento del progetto Milnoise dell'Aeroporto di Rivolto (Udine), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), previa stipula di apposita convenzione, uno studio di valutazione dell'impatto acustico provocato dall'attività di volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale sulle zone circostanti l'aeroporto medesimo.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 23.000 euro a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
6. Ai fini di una corretta programmazione della finanza pubblica in particolare per quanto attiene l'incentivazione delle possibili entrate, nelle more dell'entrata in vigore del piano di governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), le iniziative di pubblico interesse e la realizzazione di impianti a valenza regionale, nazionale e internazionale possono essere inserite negli strumenti di pianificazione comunale, a domanda motivata dei Comuni, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826, del 15 settembre 1978, e successive modifiche.
7. Possono chiedere l'estensione del riconoscimento della valenza turistica ai fini dell'individuazione di zone territoriali omogenee G, come definite dal piano urbanistico regionale vigente, i Comuni limitrofi o viciniori a quelli già classificati turistici dal medesimo piano regionale.
8. Possono altresì chiedere l'estensione del riconoscimento di cui al comma 7 i Comuni, aventi caratteristiche anche diverse da quelle proprie dei Comuni montani e costieri, nel cui territorio viene proposta la realizzazione di impianti turistico-ricettivi rispondenti agli standard nazionali, europei o internazionali di settore.
9. In funzione della tipologia dell'intervento proposto e dell'ubicazione delle aree interessate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, viene integrato con indicazione della sottozona applicabile, anche in via analogica, l'elenco dei Comuni a valenza turistica.
10. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali adottate in adeguamento del riconoscimento di cui al presente articolo sono da considerarsi varianti sostanziali e sono predisposte in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in conformità al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche. Nelle more delle varianti di cui al presente comma e nei Comuni i cui strumenti urbanistici individuano zone territoriali omogenee G, come definite dal Piano urbanistico regionale vigente, le previsioni di cui all' articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), non trovano applicazione.
11.  
( ABROGATO )
12. La pubblicazione del decreto di approvazione del piano relativo al sistema delle infrastrutture di trasporto comporta l'abrogazione delle norme e disposizioni nel settore della viabilità contenute nella variante al PURG, approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 167, del 6 aprile 1989 (Piano regionale della viabilità).
13. Per le nuove infrastrutture di trasporto previste dal piano, l'efficacia delle previsioni pianificatorie decorre dall'approvazione del progetto preliminare.
14. Dall'efficacia del piano di cui al comma 11 decorre l'obbligo per il Comune e gli altri enti territorialmente interessati, titolari di potestà pianificatoria, di adeguare gli strumenti urbanistici di grado subordinato.
15. A decorrere dalla data di efficacia dei piani di cui al comma 11 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un contributo straordinario di 140.000 euro per la realizzazione di una stazione di sollevamento per il collegamento della caserma Feruglio alla rete fognaria comunale.
17. La domanda di contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 1793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la progettazione e la realizzazione del fabbricato da adibire a distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco.
20. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 140.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 420.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai capitoli per gli anni medesimi.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo pluriennale per la durata di venti anni, nella misura prevista dal comma 25, per interventi di sistemazione e riqualificazione del cimitero di Trieste.
23. Il contributo di cui al comma 22 può essere utilizzato anche a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione degli investimenti previsti.
24. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo definitivo e del relativo piano di ammortamento.
25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 85.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 255.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. Le annualità relative agli anni dal 2015 al 2031 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Martignacco un contributo straordinario di 600.000 euro per la realizzazione dei lavori di completamento della locale stazione dell'Arma dei Carabinieri.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 5619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo un contributo straordinario per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901".
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Taipana per spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di impianti sportivi di proprietà comunale.
33. La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pluriennale di 20.000 euro, concesso alla Provincia di Gorizia in base all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), a favore del Comune di Savogna d'Isonzo per la realizzazione di indifferibili opere di riqualificazione urbana e sistemazione degli immobili di proprietà in conseguenza dei lavori di adeguamento del raccordo Gorizia - Villesse che hanno interessato il territorio del Comune medesimo.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata dal Comune di Savogna d'Isonzo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare delle opere e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione.
37. La Provincia di Gorizia, beneficiaria dell'originario contributo di cui al comma 35, restituisce alla Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate alla Provincia medesima alla data del 31 dicembre 2011.
38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in Comune di Basiliano un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri necessari per la ristrutturazione dell'edificio del Ministero Pastorale (antica canonica).
40. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnico illustrativa e del preventivo di spesa.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino Aurisina un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere di consolidamento delle fondazioni della scuola dell'infanzia sita in località Villaggio del Pescatore.
43. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Pio X di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stessa stipula per la realizzazione del nuovo salone e delle aule per le attività pastorali, a integrazione dei contributi già concessi da altre istituzioni per le medesime finalità.
46. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 45 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 45.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Beata Vergine Addolorata di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere per la sistemazione dell'oratorio e degli impianti sportivi.
49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto dell'intervento. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 700.000 euro concesso all'Università degli Studi di Udine a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).
52. Per le finalità di cui al comma 51 l'Università degli Studi di Udine presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la copertura degli oneri di progettazione dei lavori di realizzazione del nuovo nucleo didattico per i diplomi medici presso ex Ancelle della carità e per i lavori di completamento della ristrutturazione della ex scuola Maria Bambina per la sede dei dipartimenti di area umanistica.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 25.000 euro concesso all'Associazione Int di Cuie di Tarcento a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 5, commi da 58 a 60, della legge regionale 1/2003 .
54. In via di interpretazione autentica dell' articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli incentivi previsti per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici spettano anche nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva a quanti, tra tecnici e amministrativi del Servizio che opera la delegazione, collaborano alla realizzazione dei lavori pubblici.
55. La domanda di contributo straordinario presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici dalla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento in base all'articolo 4, commi 21 e 22, della legge regionale 11 agosto 2011 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è fatta salva a tutti gli effetti anche se pervenuta oltre il termine dei sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge.
56. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 14/2002 , rientrano nella definizione di pubbliche amministrazioni anche gli enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza regionale di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
57. Nel territorio della Regione trova applicazione la disciplina statale relativa alle procedure negoziate di affidamento di appalti di lavori e dei correlati servizi di ingegneria e architettura qualora prevedano limiti di importo maggiori di quelli stabiliti dalla corrispondente normativa regionale.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Basiliano un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione delle opere di completamento della pavimentazione e arredo urbano della piazza della Chiesa di Villaorba di Basiliano.
59. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnico illustrativa e del preventivo di spesa.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 1808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario di 30.000 euro per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile.
62. La domanda di contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
63. Per le finalità di cui al comma 61 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 130.000 euro a favore del Consorzio industriale dell'Aussa Corno a sollievo delle spese da sostenere per il potenziamento e miglioramento funzionale della rete ferroviaria di collegamento con Porto Nogaro.
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio mobilità. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.5036 e del capitolo 5618 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Villa Santina a totale copertura degli oneri derivanti dai contenziosi in atto in materia di ricostruzione di immobili di proprietà privata di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ), ivi inclusi atti transattivi ed eventuali acquisizioni e ristrutturazioni degli stessi nel limite di 200.000 euro.
68. Il Comune beneficiario presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
69. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 1803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
70. L'importo di 200.000 euro in conto competenza 2011 non impegnato sul capitolo 9621 alla data del 31 dicembre 2011, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), viene inviato in economia e costituisce quota dell'avanzo destinata al finanziamento disposto al comma 69.
71. Al fine di assicurare la conclusione delle procedure tecnico-amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, il conferimento di nuovi incarichi professionali, nei limiti delle aperture di credito di cui al comma 72, e la gestione del rapporto contrattuale di incarichi professionali, già conferiti, connessi alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), e 8 della legge regionale 30/1977 , che ancora residuano e i cui lavori non sono ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai Comuni territorialmente competenti. Il Comune provvede al conferimento di nuovi incarichi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012.
72. Per le finalità di cui al comma 71 sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 71 sono demandati alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio lavori pubblici.
73.
L' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 (Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è abrogato.

74.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, mediante finanziamenti pluriennali per spese d'investimento per complessivi 83.152.388 euro.>>.

75. Agli oneri di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 74, si fa fronte con il limite di impegno ventennale di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 22/2010 , come modificato dall'articolo 5, commi 4 e 38, della legge regionale 11/2011 .
76. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 75 fanno carico alla unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada regionale 251, nel tratto dalla confluenza del torrente Varma sul torrente Cellina in Comune di Barcis, da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, mediante finanziamenti pluriennali per spese d'investimento per complessivi 3 milioni di euro.
78. Per le finalità di cui al comma 77 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 -2014 e del bilancio per l'anno 2012. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai capitoli per gli anni medesimi.
79.
Al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2011 le parole << a sostenere la spesa >> sono sostituite dalle seguenti: << a concedere un contributo a favore della Provincia di Udine >>.

80. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 5, comma 9, della legge regionale 11/2011 , come modificato dal comma 79, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.3021 e al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione dei lavori di miglioramento funzionale e manutenzione straordinaria, del sistema di collettamento e scarico delle acque di dilavamento dell'area destinata al deposito di rinfuse di ferro presso il porto di Monfalcone.
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 3479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
84.
Il comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 è sostituito dal seguente:
<<15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con INSIEL S.p.A., società che agisce in regime di in house providing, per l'affidamento della realizzazione del programma di attivazione della rete di banda larga.>>.

85. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 5, comma 15, della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 84, fanno carico all'unità di bilancio 4.6.2.1084 e al capitolo 3822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
86. L'Amministrazione provinciale di Gorizia è autorizzata a devolvere il contributo pluriennale di 50.000 euro concesso dalla Regione in base all'articolo 5, commi 69 e 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), per la realizzazione di opere di viabilità diverse da quella originariamente prevista.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario per il restauro delle vetrate istoriate della chiesa Nostra Signora della Provvidenza di Trieste.
88. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Chiesa Cattolica Parrocchiale S. Bartolomeo di Trieste un contributo straordinario per le opere di manutenzione straordinaria dell'ufficio parrocchiale e della chiesa medesima.
91. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
92. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Giovanni Bosco di Pordenone un contributo straordinario per la manutenzione straordinaria, attrezzaggio e messa in sicurezza dell'area cortile della scuola adibita a spazio ludico per bambini.
94. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
95. Per le finalità di cui al comma 93 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un contributo straordinario per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici costituenti il complesso.
97. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.
98. Per le finalità di cui al comma 96 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale;
b) alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti.
100. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relativa documentazione. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
101. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di 60.000 euro, da ripartire in parti uguali tra i beneficiari di cui al medesimo comma 99, per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Martino Vescovo di Percoto un contributo straordinario a sollievo degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di risanamento e di manutenzione straordinaria del Santuario Beata Vergine di Muris - Percoto.
103. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 102 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
104. Per le finalità previste dal comma 102 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Gervasio e Protasio Martiri di Nimis un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna dell'area dell'oratorio parrocchiale a integrazione del contributo già concesso dall'Amministrazione regionale e a sollievo degli oneri finanziari a copertura degli interessi per l'ammortamento dell'eventuale mutuo contratto per il finanziamento dell'intervento stesso.
106. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 105 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Lorenzo Martire di Bugnins di Camino al Tagliamento un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri relativi alla realizzazione dei lavori di sistemazione del castello delle campane e revisione dell'impianto elettrico della torre campanaria.
109. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e al capitolo 3456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia SS. Giacomo e Bartolomeo Apostoli di Camino di Buttrio un contributo straordinario di 10.000 euro per spese di straordinaria manutenzione e completamento dell'area ricreativa di Camino.
112. La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.
113. Per le finalità previste dal comma 111 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Maria Regina di Gorizia un finanziamento straordinario finalizzato alla realizzazione dell'impianto di illuminazione esterno e alla realizzazione delle opere di sistemazione esterne.
115. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 114 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Madonna Addolorata di Villanova di Prata di Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stessa stipula per la progettazione e la realizzazione di opere di sistemazione di spazi antistanti la Chiesa, accessibilità ai disabili, nonché opere di sistemazione del fabbricato adibito a oratorio.
118. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 117 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3468 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Maria La Longa un contributo straordinario di 90.000 euro per lavori urgenti di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza di via dei Prati.
121. La domanda di contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
122. Per le finalità di cui al comma 120 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario di 600.000 euro finalizzato ai lavori di realizzazione di spazi mensa nella scuola primaria comunale, nonché di ampliamento degli uffici dell'autorità scolastica.
124. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 123 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.
125. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5641 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota di avanzo pari a 3.209.633,19 euro, derivante dalla somma algebrica di maggiori e minori entrate accertate al 31 dicembre 2011 sull'unità di bilancio 4.5.161 e sui capitoli 1012, 1501, 1531, 1540, 1541, 1542, 1543 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 10, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica); a tal fine è autorizzata la spesa per il medesimo importo per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
127.
Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), sono abrogate.

128.
Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è sostituito dal seguente:
<<5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere g), h), j), k), l) e u), è comunicato al Comune con allegata relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.>>.

129.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6/2003 è sostituita dalla seguente:
<<e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;>>.

130.
Dopo il comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 sono aggiunti i seguenti:
<<1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:
a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;
b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 120 mq;
c) interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F per le domande presentate nell'anno 2012; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:
a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati;
b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;
c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.
1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti.>>.

131. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge regionale 11/2011 tra le parole <<si applicano>> e le parole <<alle domande>> si inserisce seguente: <<anche>>.
132.
Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come da ultimo modificato dall' articolo 5, comma 25, della legge regionale 11/2011 , le parole << per il periodo dal 2008 al 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << per il periodo dal 2008 al 2013 >>.

133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Talmassons un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione della sala teatrale sita in frazione Flambro al fine della trasformazione della stessa in sala polifunzionale.
134. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 133 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
135. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
136. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un nucleo avente competenze ambientali per la valutazione ambientale strategica del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 22/2009 , con la partecipazione di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano.
137. Al nucleo di valutazione di cui al comma 136 sono chiamati dipendenti regionali assegnati alle strutture direzionali competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente e del paesaggio, protezione e salvaguardia dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, salute pubblica, dipendenti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, esperti designati dalle Università regionali e un rappresentante degli Enti locali individuato dal Consiglio delle autonomie locali.
138. La partecipazione all'attività del nucleo si conclude con l'approvazione del Piano del governo del territorio.
139. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
140. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 139 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
141. I beneficiari di cui all' articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge regionale, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purché rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.
142. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.
143. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 29 da art. 4, comma 37, L. R. 14/2012
2Comma 49 sostituito da art. 4, comma 74, L. R. 14/2012
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 88, L. R. 14/2012
4Parole sostituite al comma 81 da art. 4, comma 91, lettera a), L. R. 14/2012
5Parole sostituite al comma 82 da art. 4, comma 91, lettera b), L. R. 14/2012
6Parole sostituite al comma 99 da art. 6, comma 380, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
7Parole aggiunte al comma 105 da art. 6, comma 382, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
8Parole sostituite al comma 117 da art. 4, comma 22, L. R. 5/2013
9Comma 99 sostituito da art. 4, comma 24, L. R. 5/2013
10Comma 11 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 13/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 bis, comma 2, lettera b), L.R. 23/2007.
11Parole sostituite al comma 86 da art. 31, comma 1, L. R. 13/2014
12Comma 129 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
13Comma 130 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
14Parole aggiunte al comma 10 da art. 5, comma 6, L. R. 20/2018