LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5
 (Interventi in materia di ambiente, energia, montagna, protezione civile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa Friulana un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Consorzio di bonifica Bassa Friulana stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto idrovoro Punta Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo corredato del relativo piano di ammortamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6903 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa Friulana un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Consorzio di bonifica Bassa Friulana stipula per la progettazione e la prosecuzione dell'intervento delle opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella, in comune di Precenicco, a protezione del centro abitato.
5. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo corredato del relativo piano di ammortamento.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 25.000 euro, in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), a favore del Torre Natisone GAL s.c. a r.l. per la redazione di un Piano territoriale integrato di intervento per la valorizzazione delle competenze dei diversi attori locali per sostenere i comuni obiettivi di promozione del territorio.
8. La domanda per la concessione del finanziamento previsto dal comma 7 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della copia dello statuto dell'ente richiedente, della relazione illustrativa del piano, del preventivo di spesa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti temporali e quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 .
9. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 50 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
10. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al NIP Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone di Maniago per l'acquisto dell'immobile di proprietà del Consorzio Coltellinai di Maniago.
12. La domanda per la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 11 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione dei costi e di erogazione del contributo. Sono ammessi a contributo anche costi già sostenuti nel corso del 2012.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane della Regione, come classificate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.
15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi fino all'importo massimo di 80.000 euro e nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 .
16. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con regolamento regionale ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
17. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, nei termini stabiliti dal regolamento regionale.
18. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
19. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a destinare alla concessione ed erogazione dei contributi di cui all' articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le eventuali quote non utilizzate delle risorse introitate nell'anno 2011 per le finalità di cui all' articolo 15 della legge regionale 14/2010 , a seguito del soddisfacimento delle relative domande di contributo presentate entro il 31 dicembre 2011.
21. All' articolo 3 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << e per le ONLUS aventi sede >> sono soppresse;

b)
al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: << , nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006 >>;

c)
al comma 4 le parole << 5 e 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << 10 e 8 >>;

d)   ( ABROGATA )
22. All' articolo 4 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << o nella quale è ubicata la sede dell'ONLUS >> sono soppresse;

b)
il comma 4 è abrogato;

c)
alla lettera a) del comma 6 le parole << o di sede >> sono soppresse;

d)   ( ABROGATA )
23.
L' articolo 7 bis della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7 bis
 (Acquisto e manutenzione dei POS)
1. La società in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attività di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.
2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la società in house Insiel s.p.a., a definire le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1.>>.

24. All' articolo 12 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << e delle ONLUS >> sono soppresse;

b)
il comma 4 è abrogato;

c)
al comma 7 le parole << o di sede >> sono soppresse.

25.
Al comma 4 all' articolo 13 della legge regionale 14/2010 le parole << o di sede >> sono soppresse.

26. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti assegnati ai sensi dell' articolo 9, comma 14, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e parzialmente erogati, sono definitivamente determinati nella misura massima dell'importo erogato.
27. Ai fini della determinazione del finanziamento ai sensi del comma 26 i beneficiari o i soggetti a essi subentrati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano, con le modalità di cui alla legge regionale 7/2000 , la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta per la progettazione dell'opera e, nel caso di avvenuto finanziamento dell'opera progettata come previsto dall' articolo 9, comma 15, della legge regionale 3/1998 , presentano anche la dichiarazione attestante se la progettazione dell'opera abbia usufruito o meno di tale finanziamento.
28. I finanziamenti di cui al comma 26 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo di progettazione dell'opera.
29. In caso di mancata rendicontazione nei tempi e con le modalità di cui al comma 27 è disposta la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento a seguito di decadenza per inadempimento dal concesso contributo e, come disposto dall' articolo 49 della legge regionale 7/2000 , è ordinata la restituzione delle somme erogate.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento un finanziamento di 15.000 euro, per le spese relative all'anno 2011, connesse alla manutenzione del canale scolmatore dal torrente Corno al fiume Tagliamento, nei Comuni di Rive d'Arcano e di San Daniele del Friuli.
31. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento, nonché del consuntivo delle relative spese. La concessione e l'erogazione del finanziamento sono disposte in un'unica soluzione sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
33. La progettazione e la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del fosso Cornia nei Comuni di Chions e di Sesto al Reghena, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, in base alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2003, n. 1250, ma eseguite dalla Protezione civile della Regione a seguito del verificarsi di situazioni di emergenza, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica nei Comuni di Arzene, di Pasiano di Pordenone, di Valvasone e di Zoppola.
34. In attuazione a quanto disposto dal comma 33 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. 1509/PN/ILS/172 del 13 novembre 2003, fermi restando l'impegno della somma di 630.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.3.2.1050 e sul capitolo di spesa 2502 e l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Consorzio di bonifica Cellina Meduna, che vengono destinati alla progettazione e alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica nei Comuni di Arzene, di Pasiano di Pordenone, di Valvasone e di Zoppola.
35. Le risorse stanziate per le finalità di cui all' articolo 3, comma 29, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono destinate, prioritariamente, a soddisfare le domande di contributo presentate, entro il termine fissato in sede di prima applicazione, dal regolamento di cui all' articolo 3, comma 31, della medesima legge regionale 11/2011 e utilmente collocate nella relativa graduatoria.
36. Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all' articolo 3, comma 29, della legge regionale 11/2011 , e di cui al comma 35 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
37.  
( ABROGATO )
(9)
38. Gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi e di attività finalizzati alla salvaguardia e al monitoraggio delle risorse idriche e delle acque minerali, termali e di sorgente di cui all' articolo 4, comma 6, della legge regionale 12/2009 , come modificato dal comma 37, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1052 e al capitolo 2534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
39. Gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
40.  
( ABROGATO )
41. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di tutela ambientale e di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, di cui all' articolo 5, comma 43, della legge regionale 12/2009 , come modificato dal comma 40, continuano a far carico all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
42. Gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni al Natisone un contributo straordinario di 100.000 euro per lo smaltimento del percolato di discarica di seconda categoria, tipo B, già della fallita ditta Ecoplan s.r.l..
44. La domanda di contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa Gestioni Turistiche Assistenziali S.c.a r.l. (GE.TUR. S.c.a r.l.) con sede in Udine, concessionaria di un'area demaniale marittima ricadente nel Comune di Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, un contributo di 200.000 euro per la realizzazione dell'intervento di ripristino ambientale e paesaggistico degli accessi alla spiaggia.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della relativa spesa. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 . Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa sostenuta.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
49. Alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Gli oneri connessi all'avvalimento di ARPA, da parte della Regione ai sensi del comma 2 bis, fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale istituiti a fronte della realizzazione dei singoli progetti comunitari.>>;

b)
la lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
<<a) alla definizione e adozione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi bilanci preventivi;>>;

c)
la lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
<<c) all'adozione del conto consuntivo;>>;

d)
al comma 4 dell'articolo 11 la parola << luglio >> è sostituita dalla seguente: << agosto >>;

e)
dopo il comma 4 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<4 bis. La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell'Agenzia. Le linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi.>>;

f)
al comma 5 dell'articolo 11 la parola << ottobre >> è sostituita dalla seguente: << dicembre >>.

50.  
( ABROGATO )
52.  
( ABROGATO )
53.  
( ABROGATO )
54.  
( ABROGATO )
55.  
( ABROGATO )
56. È prorogato di un anno il termine perentorio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2010, n. 1957 ( Legge regionale 14/2002 ; legge regionale 16/2002 . Rivalutazione dell'interesse pubblico di interventi affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva), per la presentazione dei progetti definitivi degli interventi affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e dell' articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
57.  
( ABROGATO )
(7)
58.  
( ABROGATO )
59.
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono inseriti i seguenti:
<<1.1. La struttura regionale competente in materia di demanio idrico può rilasciare un'autorizzazione speciale in deroga alla presente legge e alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole naturali e forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche anche all'interno di aree naturali protette, a eccezione di S.I.C. e Z.P.S., qualora l'evento sportivo abbia una partecipazione internazionale, Europea o Mondiale, dimostrata con apposita certificazione del Comitato Olimpico regionale o con autocertificazione del legale rappresentante del soggetto promotore, e presenti ricadute positive per la Regione in termini di presenza turistica e comunicazione mediatica.
1.2. Per le finalità previste dal comma 1.1 il canone dovuto dal soggetto promotore è pari a 400 euro per ogni giornata di utilizzo dei beni demaniali.>>.

60. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1.2, della legge regionale 17/2009 , come inserito dal comma 59, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento di complessivi 30.000 euro per sostenere le spese relative agli anni 2010, 2011 e 2012, connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e il trattamento presso il depuratore a servizio del Comune medesimo, della maggiore portata del torrente Corno, conseguenti all'intervento effettuato, a tutela della salute pubblica, lungo il medesimo corso d'acqua, dalla Protezione civile della Regione, suddiviso in 10.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
62. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento, nonché del consuntivo delle relative spese. La concessione e l'erogazione del finanziamento sono disposte in un'unica soluzione sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
64.  
( ABROGATO )
65.  
( ABROGATO )
(3)
66. Il trasporto di biomasse dal luogo di produzione agli impianti di produzione di energia elettrica o termica alimentati a biomasse aventi potere calorifico per unità di peso inferiore a 20 MJ/kg, è effettuato in modo da non generare emissioni di anidride carbonica che, calcolate come media annua, siano complessivamente superiori a quelle causate in caso di trasporto su gomma per settanta chilometri.
67.
Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << al 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2012 >>.

68. All' articolo 4 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole << infestazioni da termiti >> sono inserite le seguenti: << , compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, >>;

b)
al comma 4 le parole << , successivamente alle operazioni di disinfestazione, >> sono soppresse;

c)
al comma 5 dopo le parole << (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). >> sono aggiunte le seguenti: << Le domande di contributo sono ripetibili nei limiti del valore della spesa ammissibile. I contributi sono cumulabili, nei limiti della spesa sostenuta, con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità. >>.

69. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 11/2011 , come modificati dal comma 68, si applicano anche nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del finanziamento a favore del Comune.
70.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:
<<2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all' articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.>>.

71. In considerazione dei rilevanti interventi di messa in sicurezza, difesa idrogeologica e consolidamento dei movimenti franosi delle colline di Coia e Sedilis in Comune di Tarcento finanziati dalla Regione negli ultimi anni, la Direzione centrale della Protezione civile, al fine di assicurare la maggior efficacia delle scelte tecnico-progettuali e di future opere per conseguire economie di spesa, è autorizzata a sostenere gli oneri per la predisposizione di uno studio per il complessivo riassetto idrogeologico e il recupero vegetazionale e paesaggistico della zona citata.
72. In via sperimentale, ai fini di migliorare la qualità dell'offerta turistica dei poli sciistici della regione, coinvolgendo la partecipazione dei privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un contributo straordinario di 30.000 euro per effettuare le attività di studio e ricerca delle acque termali di cui all' articolo 2, primo comma, lettera e), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno). La partecipazione del Comune alla spesa non può comunque superare il 50 per cento della spesa complessiva per le attività medesime.
73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'attività di ricerca, nonché del quadro economico di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo, nonché sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 30.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 1412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
75.
Il comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale 11/2011 è sostituito dal seguente:
<<53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al C.E.T.A. Centro di Ecologia Teorica ed Applicata con sede in Gorizia, per la realizzazione di uno studio relativo alle fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale.>>.

76.
Dopo il comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale 11/2011 sono inseriti i seguenti:
<<53 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa sostenuta.
53 ter. Il contributo di cui al comma 53 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998, della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).>>.

77. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 53, della legge regionale 11/2011 , come sostituito dal comma 75, è autorizzata la spesa di 130.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2384 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
78. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Taipana un contributo straordinario di 25.000 euro per la messa in sicurezza e l'adeguamento funzionale della sede della locale squadra di protezione civile.
79. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale della protezione civile della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 4050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
81.  
( ABROGATO )
(5)
82. In relazione al disposto di cui all' articolo 21, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/1998 , come modificato dal comma 81, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
83. Il Comune di Buttrio è autorizzato a utilizzare le somme a disposizione del quadro economico dei lavori del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo a monte del territorio comunale, affidati in delegazione amministrativa al Comune medesimo con decreto ALP/3223, del 16 dicembre 2010, del direttore del servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, per la copertura delle maggiori spese tecniche da sostenere fino all'importo massimo di 100.000 euro anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tavagnacco l'importo, fino all'ammontare massimo di 360.000 euro, impegnato con decreto del direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, n. 2487, del 31 ottobre 2006, per la realizzazione del "Sistema Informativo Territoriale per la gestione Integrata dei Rifiuti (S.I.T.I.R.)", da considerare quale risorsa regionale a seguito della sostituzione, nel programma Interreg III Italia - Slovenia 2000 - 2006, di tale progetto con altri originariamente finanziati con fondi regionali, nonché della conseguente chiusura del programma con totale copertura dello stesso a carico dei fondi comunitari.
85. Ai fini dell'erogazione della somma di cui al comma 84, il Comune di Tavagnacco presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata di una relazione illustrativa del progetto realizzato, nonché di un prospetto riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.
86. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 84, L. R. 14/2012
2Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 86, L. R. 14/2012
3Comma 65 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 5 e 6, art. 39, L.R. 16/2002, con effetto dall'1/1/2013.
4Parole aggiunte al comma 58 da art. 2, comma 20, L. R. 5/2013
5Comma 81 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione della lett. a bis), c. 1, art. 21, L.R. 6/1998, con effetto dall'1/1/2014.
6Comma 82 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione della lett. a bis), c. 1, art. 21, L.R. 6/1998, con effetto dall'1/1/2014.
7Comma 57 abrogato da art. 65, comma 1, lettera q), L. R. 11/2015
8Comma 58 abrogato da art. 65, comma 1, lettera q), L. R. 11/2015
9Comma 37 abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 6, L.R. 12/2009, con effetto dall'!/1/2016.
10Comma 52 abrogato da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 51, L.R. 11/2011.
11Comma 55 abrogato da art. 39, comma 1, lettera v), L. R. 12/2016
12Comma 40 abrogato da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 43, L.R. 12/2009.
13Comma 50 abrogato da art. 1, comma 17, lettera c), L. R. 5/2017
14Comma 53 abrogato da art. 37, comma 1, lettera jj), L. R. 34/2017
15Comma 54 abrogato da art. 37, comma 1, lettera jj), L. R. 34/2017
16Comma 64 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 21/2020
17Lettera d) del comma 21 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 4 bis, 8 e 9, L.R. 14/2010.
18Lettera d) del comma 22 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 6, lett. b), L.R. 14/2010.
19Comma 23 abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 bis, L.R. 14/2010.
20Non si procede all'abrogazione del comma 23, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.