LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Interventi in materia di commercio)
1.
Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 " Disciplina organica del turismo "), dopo le parole << rappresentative a livello provinciale o regionale >> sono inserite le seguenti: << firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali >>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, ai sensi dell' articolo 85 della legge regionale 29/2005 a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) a copertura delle quote di finanziamento non erogate nell'anno 2009 per carenza di fondi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1018 e al capitolo 9139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005 , le parole << 3 gennaio >> sono sostituite dalle seguenti: << primo giorno feriale antecedente al 6 gennaio >>.

5. Le domande di contributo presentate dai titolari di rivendite di generi di monopolio, ai sensi dell' articolo 17 ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), come introdotto dall' articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010 , entro la data del 30 settembre 2011 e non accolte per carenze di fondi, dirette all'acquisto di terminali multifunzione per la diffusione di servizi di pubblica utilità, sono accolte in via prioritaria nel corso dell'esercizio finanziario 2012 antecedentemente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande di contributo per lo stesso esercizio finanziario.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7.
Al comma 43 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), la parola << riconosciuti >> è sostituita dalla seguente: << autorizzati >>.

8.
Dopo il comma 44 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011 è inserito il seguente:
<<44 bis. Le attività di progettazione delle iniziative di cui al comma 44 sono di regola realizzate dai Comuni e dai soggetti promotori, di cui al comma 43, con l'avvalimento dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati.>>.

9. Le domande di finanziamento presentate entro il termine del 20 ottobre 2011 ai sensi dell'articolo 2, commi 43 e seguenti, della legge regionale 11/2011 e dirette alla creazione di centri commerciali naturali e centri in via e non accolte nel corso dell'esercizio finanziario 2011 per carenza di fondi, possono essere accolte, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nel corso dell'esercizio finanziario 2012, anche antecedentemente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande di finanziamento per lo stesso esercizio finanziario.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.