LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Interventi in materia di attività produttive)
1.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 15 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati.

2.
I commi 100 e 101 dell' articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, commi 100 e 101, della legge regionale 1/2005 e del relativo regolamento d'esecuzione.
4.
Al comma 61 dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole << in deroga alla convenzione di cui all' articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 , individua i canali contributivi delegati finanziabili con il riparto annuale, assegnando le relative risorse tenuto conto delle quote delle annualità precedenti non utilizzate da parte delle Camere medesime >> sono sostituite dalle seguenti: << individua i canali contributivi delegati finanziabili con il riparto annuale, assegnando le relative risorse ai sensi dell' articolo 44, comma 2, della legge regionale 4/2005 >>.

5.
Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole << prima o >> sono soppresse.

6. All' articolo 21 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:
a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;
b) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;
c) progetti diretti a promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;
d) progetti per studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano o finalizzati all'analisi di fattibilità di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore.>>;

b)   ( ABROGATA )
(5)
7.
Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 dopo le parole << degli incentivi >> sono inserite le seguenti: << in conto capitale >>.

8. All' articolo 44 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
<<1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente>>;

b)   ( ABROGATA )
c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia.>>.

(8)
9.
Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002 le parole << in misura pari al >> sono sostituite dalle seguenti: << nel limite massimo del >>.

10.  
( ABROGATO )
(4)
11.
Il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75.>>.

12.
Al comma 2 dell'articolo 68 bis della legge regionale 12/2002 dopo le parole << per l'assegnazione >> sono inserite le seguenti: << , anche in via anticipata, >>.

13. All' articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. È delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega.>>;

b)
prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:
<<a ante) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis, comma 1;>>;

c)
al comma 4, dopo le parole << funzioni delegate >> sono aggiunte le seguenti: << ai sensi del comma 3 >> e le parole << 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 gennaio di ciascun anno >>;

d)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4.
4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all' articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.>>.

14. All' articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Fondo CATA per gli incentivi alle imprese >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << 72 bis >> sono inserite le seguenti: << , comma 3, >> e le parole << Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA >> sono sostituite dalle seguenti: << Fondo CATA per gli incentivi alle imprese >>.

15.
Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 dopo le parole << dagli articoli >> sono inserite le seguenti: << 42 bis, >>.

16. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012:
- articolo 72 bis, comma 1, in relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 3;
- articolo 66, comma 1, in relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 3.
17. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012:
- articolo 56, comma 1, lettere a) e c bis), come modificato dal comma 9;
- articolo 61, comma 2, come modificato dal comma 10;
- articolo 62, come modificato dal comma 11.
18. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012:
- articolo 42 bis, comma 1, in relazione al disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettera a ante), come inserita dal comma 13, lettera b);
- articolo 56, comma 1, lettere b) e c), come modificato dal comma 9;
- articolo 72 ter, comma 1, come modificato dal comma 14, lettera b).
19. Ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate nelle annualità 2007 e 2008, ai sensi dell' articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 , si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell' articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria).
20. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 421/2006.
21. All' articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 9 la parola << qualifica >> è sostituita dalla seguente: << qualificazione >>;

c)
al comma 15 le parole << sei mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << diciotto mesi >>;

d)
al comma 20 le parole << 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012 >>;

e)
al comma 24 le parole << a far data dal 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << alla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011, fatti salvi gli eventuali adempimenti amministrativi richiesti dall'Amministrazione regionale per la liquidazione dei finanziamenti concessi >>;

f)
al comma 25 le parole << , comma 3, >> sono soppresse;

g)
al comma 26 le parole << Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA >> sono sostituite dalle seguenti: << Fondo CATA per gli incentivi alle imprese >>.

(3)
22. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 24 e 26, della legge regionale 7/2011 , come modificati dal comma 21, lettere e) e g), gli oneri derivanti dal finanziamento dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011 continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
23.  
( ABROGATO )
(6)
24.
Al comma 55, dell'articolo 2, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), dopo le parole << presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia >> sono aggiunte le seguenti: << , a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

25.  
( ABROGATO )
(7)
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 19 settembre 2011, n. 1521/PROD/TUR (Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione degli European Master Games di Lignano Sabbiadoro 2011. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione), ai sensi dell' articolo 2, comma 92, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), a valere sulle risorse già stanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2012 e del bilancio per l'anno 2011 per le finalità previste dall' articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), previa istanza del soggetto beneficiario, corredata della necessaria relazione illustrativa degli eventi programmati.
27.
Al comma 20 bis. 1 dell' articolo 110 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), le parole << 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012 >>.

28. Nella partecipazione a fiere o altri eventi volti alla promozione del Friuli Venezia Giulia o a parte di esso ovvero dei prodotti regionali e qualora il soggetto iscrivente sia l'Amministrazione regionale, una sua articolazione o una sua agenzia o ente, l'iscrizione avviene mediante l'utilizzo della dicitura iniziale "Friuli Venezia Giulia", insieme alla parola "Italia" nel caso si tratti di presenze all'estero, ed eventualmente seguita dalla denominazione, discrezionale, dell'articolazione, agenzia o ente.
29. In tutte le attività di propaganda e pubblicità della Regione (incluse quelle svolte con il marchio "LIVE"), il nome "Friuli Venezia Giulia" è abbinato alla parola "Italia", riproducendo eventualmente quest'ultima utilizzando i colori della bandiera nazionale.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rettificare gli interventi già pianificati di cui al comma 28 per l'anno 2012 facendo carico ai medesimi capitoli di spesa utilizzati per le iscrizioni già effettuate. Sono, altresì, effettuati i necessari interventi di modifica al materiale promozionale di cui al comma 29 tramite l'utilizzo dei medesimi capitoli di spesa di cui agli interventi già effettuati. È discrezionalmente consentito l'utilizzo del materiale promozionale già completamente predisposto.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Arta Terme per consentire la gestione del complesso termale di proprietà fino al 8 gennaio 2012.
32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. Ai fini della rendicontazione, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 1815 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012.
34. Per il pagamento del compenso spettante al soggetto gestore per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzata la spesa ripartita di 459.316 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2017 con l'onere di 1.377.948 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 34 da art. 2, comma 104, L. R. 14/2012
2Parole aggiunte al comma 34 da art. 2, comma 104, L. R. 14/2012
3Lettera a) del comma 21 abrogata da art. 94, comma 1, lettera j), L. R. 4/2013
4Comma 10 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 61, L.R. 12/2002.
5Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del c. 4, art. 21, L.R. 12/2002, con effetto dall'1/1/2015.
6Comma 23 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
7Comma 25 abrogato da art. 105, comma 1, lettera t), L. R. 21/2016
8Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 44, L.R. 12/2002.