LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Interventi in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)
1. All' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma le parole << a breve e medio termine >> sono sostituite dalle seguenti: << di durata non superiore a quindici anni >>;

b)
il secondo comma è abrogato.

2. Al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 80/1982 , è conferita la somma di 5 milioni di euro ricavata dalle giacenze del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), a valere sulle risorse destinate al Fondo di rotazione in favore delle imprese edili in base all' articolo 4, comma 63, della legge regionale 22/2010 , che vengono corrispondentemente diminuite.
3. Al fine di consentire la permanenza di aziende agricole zootecniche vitali operanti nel settore della produzione di latte nei territori montani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai caseifici che hanno aderito al Piano di riconversione di cui all' articolo 6, comma 37, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), aiuti per l'acquisto dei mezzi necessari per il trasporto del latte dalla sede dell'azienda al caseificio medesimo.
4. Gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", e consistono in:
a) un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa necessaria per l'acquisto dei mezzi, IVA esclusa;
b) un finanziamento di importo pari alla differenza fra la spesa necessaria per l'acquisto dei mezzi e il contributo di cui alla lettera a), eventualmente rideterminato ai sensi del comma 6, da erogare ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 80/1982 , e con le modalità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 , nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per la categoria).
5. Gli aiuti di cui al comma 4 non possono essere concessi disgiuntamente e sono subordinati a un parere di compatibilità con le finalità del Piano di riconversione rilasciato dalla società costituita ai sensi dell' articolo 3, comma 52, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).
6. Qualora le richieste siano superiori alle disponibilità finanziarie, il contributo di cui al comma 4, lettera a), viene proporzionalmente rideterminato.
7. Le domande per gli aiuti di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono corredate della:
a) documentazione necessaria per le verifiche del possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4;
b) documentazione necessaria per la quantificazione della spesa;
c) relazione tecnico-economica.
8. Per le finalità previste dal comma 4, lettera a), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
9. Gli oneri di cui al comma 4, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nonché alle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 80/1982 .
10.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale), è aggiunto il seguente:
<<1 ter. Al fine di consentire la continuità nell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del regolamento regionale previsto al comma 1 bis, trovano applicazione le direttive per l'azione amministrativa e per l'impiego delle corrispondenti risorse già approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 3456 (Programmi annuali di attività dell'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza pezzata rossa italiana per la tenuta dei libri genealogici, l'effettuazione dei controlli funzionali e per il miglioramento delle produzioni zootecniche in conformità alla legge 1366/1929 e legge regionale 34/1977 . Indirizzi di spesa), integrate con deliberazione della Giunta regionale 3062/2007.>>.

11. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo cooperativo e la cultura cooperativa nel comparto della pesca e dell'acquacoltura riconoscendoli come fattori strategici di sviluppo e competitività.
12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare le disponibilità del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 80/1982 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese con sede operativa sul territorio regionale e attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese associate che soddisfano le seguenti condizioni:
a) aderiscono a cooperative che hanno sede operativa sul territorio regionale e che associano almeno cento imprese della pesca e dell'acquacoltura;
b) prevedono tipologie di investimento coerenti con la programmazione comunitaria e nazionale in materia di pesca e acquacoltura;
c) richiedono un impegno finanziario per ciascuna impresa aderente di almeno 15.000 euro;
d) hanno aderito o aderiscono, in regione, a un progetto collettivo di pesca o acquacoltura della cooperativa di appartenenza.
14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, i vincoli e i controlli da parte dell'Amministrazione regionale e ogni altra condizione applicativa.
14 bis. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per la gestione dei cicli produttivi di molluschicoltura, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009 , e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.
14 ter. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti commerciali e sono erogati per un importo massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute, nell'esercizio finanziario precedente, per la gestione dei cicli produttivi in assenza di altre agevolazioni e per la dotazione di mezzi di produzione durevoli.
14 quater. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 14 bis è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata dell'indicazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente e dell'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
14 quinquies. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono erogati con durata massima di ventiquattro mesi secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno o il 31 dicembre degli anni successivi a quello di erogazione.
15. I finanziamenti di cui ai commi 12 e 14 bis sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, previa valutazione favorevole del progetto collettivo da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche in ordine al rispetto delle condizioni di cui ai commi 12 e 13.
16. Gli oneri di cui al comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nonché alle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 80/1982 .
17.  
( ABROGATO )
(4)
18.  
( ABROGATO )
(5)
19.  
( ABROGATO )
(6)
20.  
( ABROGATO )
(7)
21.  
( ABROGATO )
(8)
22.  
( ABROGATO )
(9)
23.  
( ABROGATO )
24.  
( ABROGATO )
25.  
( ABROGATO )
26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29.  
( ABROGATO )
30.  
( ABROGATO )
31.  
( ABROGATO )
32.  
( ABROGATO )
33.
Dopo il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Per accelerare l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi, previa istanza e con l'obbligo di presentare la documentazione delle spese sostenute nei termini stabiliti dal decreto di concessione della sovvenzione.>>.

34. All' articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << Il Comune, individuato secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, è l'autorità competente a ricevere la comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica >>;

b)
al comma 4 dopo le parole << avvalendosi di ARPA >> sono inserite le seguenti: << , di ERSA >>;

c)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. L'ERSA svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.
4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, l'ERSA può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.>>;

d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte di ERSA, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.>>;

e)   ( ABROGATA )
35.  
( ABROGATO )
36.
Dopo il comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è inserito il seguente:
<<36 bis. L'Amministrazione regionale favorisce il processo di informatizzazione della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, delegata ai sensi del comma 36, e ne definisce con regolamento le modalità attuative.>>.

37. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell' articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010 , per studi e incarichi di consulenza non si intendono quelli connessi alla realizzazione di lavori pubblici.
38. Al fine di promuovere progetti di intesse comune nel settore della pesca e dell'acquacoltura con la partecipazione attiva degli stessi operatori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa pescatori San Vito, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Marano Lagunare, aiuti per l'acquisto di attrezzature nell'ambito di un'azione collettiva da sviluppare ai sensi dell' articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
39. Gli aiuti di cui al comma 38 consistono in un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dei costi relativi all'acquisto e all'installazione dell'attrezzatura di pesca o per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di prodotti della pesca, inclusa quella per il trattamento degli scarti, così come definiti dall' articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Sono, inoltre, ammissibili le spese tecniche e generali nella misura massima del 12 per cento dell'ammontare degli interventi.
40. La domanda di aiuto di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è corredata di:
a) progetto illustrativo dell'azione collettiva con individuazione degli operatori che partecipano alla stessa o per conto dei quali opera la cooperativa di cui al comma 38;
b) relazione tecnico-economica;
c) piano finanziario del progetto;
d) documentazione necessaria per la quantificazione della spesa.
41. Gli aiuti di cui al comma 38 non sono cumulabili con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili.
42. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione dell'aiuto.
43. Al fine di salvaguardare l'effetto di incentivazione di cui all' articolo 7 del regolamento (CE) n. 736/2008 , l'avvio degli investimenti previsti dall'azione collettiva è successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 40.
44. L'esecutività del decreto di concessione del contributo è subordinata alla sua trasmissione alla Commissione europea ai sensi dell' articolo 25 del regolamento (CE) n. 736/2008 .
45. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
46. Al fine di sostenere l'offerta turistica locale e di valorizzare le peculiarità del territorio carsico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trieste un contributo straordinario di 200.000 euro per l'acquisto, ristrutturazione o adeguamento di un immobile sito sul territorio del Carso triestino da destinare quale sede del "Centro di promozione del Prosecco" per la valorizzazione e la promozione, in particolare, dei prodotti agricoli del territorio e degli antichi vitigni autoctoni.
46 bis. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali entro il 30 settembre 2013. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
48.  
( ABROGATO )
49. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 4058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
50. Al fine di promuovere e valorizzare l'olivicoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Caneva un contributo straordinario per l'acquisto di un frantoio che potrà essere messo a disposizione dei produttori di olio in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione riguardante le caratteristiche tecniche dell'impianto e le modalità di utilizzo previste. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale di 200.000 euro per venti anni a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, del mutuo contratto dal Consorzio di bonifica Bassa Friulana per gli interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini di fiumi, a laguna e a mare, a difesa del territorio della Bassa friulana, da attuarsi mediante delegazione amministrativa intersoggettiva.
54. Al fine di consentire al Consorzio di bonifica Bassa Friulana di stipulare il mutuo di cui al comma 53, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti del finanziamento.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
56. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il titolo è sostituito dal seguente: << Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura >>;

b)
prima dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 01
 (Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in conformità con la normativa comunitaria e statale, con la presente legge disciplina le attività di pesca e di acquacoltura.
Art. 02
 (Compiti e funzioni della Regione)
1. La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;
b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;
c) attuazione degli interventi di sostegno del comparto ittico previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;
d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico);
e) concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per finalità di pesca e acquacoltura;
f) funzioni amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica.
2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:
a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;
b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;
c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;
d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;
e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pescaturismo;
f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.>>.

57. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 02, comma 3, della legge regionale 31/2005 , come inserito dal comma 56, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e ai capitoli 6254 e 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
58.
I commi 120 e 121 dell' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono abrogati.

59. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
60. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 29, le parole << a sostegno dei >> sono sostituite dalla seguente: << ai >> e le parole << già esistenti di Comuni e per quelli >> sono soppresse;

b)   ( ABROGATA )
c)
il comma 1 dell'articolo 87 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, in veste di funzionario delegato, ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, il personale operaio necessario, nonché a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalità di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ), nei limiti e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 88 le parole << Al personale operaio dipendente >> sono sostituite dalle seguenti: << In caso di assunzioni con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, al personale operaio dipendente >>.

61. Gli oneri derivanti dall' articolo 29, comma 3 bis, della legge regionale 9/2007 , come aggiunto dal comma 60, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
62. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 87 e 88 della legge regionale 9/2007 , come modificati dal comma 60, lettere c) e d), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e ai capitoli 2960 e 2961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
63.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole << di cui all' articolo 10 della legge regionale 29/1993 , e successive modifiche >> sono soppresse.

64. Gli oneri per la redazione del Piano faunistico regionale derivanti dall'applicazione dell' articolo 8, comma 10, della legge regionale 6/2008 fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
65. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 10 è abrogato;

b)
al comma 1 dell'articolo 17 le parole << In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10, >> sono soppresse;

c)
l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (Gestione e finanziamento)
1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:
a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti che esercitano la gestione in forma singola o associata, avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
b) gli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;
c) altri soggetti pubblici o privati con competenze idonee all'esercizio delle funzioni.
2. Qualora la Regione non abbia individuato l'organo gestore, alla gestione delle riserve naturali regionali provvede la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali e biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate.
3. La gestione comprende in particolare:
a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;
b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;
c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;
d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale.
4. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, il provvedimento di riparto delle risorse finanziarie per l'esercizio di riferimento tenendo conto degli obiettivi di conservazione e promozione della riserva naturale regionale formulati dall'organo gestore in coerenza con le finalità della legge di cui all'articolo 1.
5. Gli organi gestori delle riserve individuati con accordi di programma vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) o con legge regionale sono confermati e svolgono le funzioni di gestione conferite. Le convenzioni vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2011 restano efficaci tra le parti fino alla loro scadenza.>>;

d)   ( ABROGATA )
66. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 31 della legge regionale 42/1996 , come modificato dal comma 65, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047, capitolo 3123, e all'unità di bilancio 2.2.2.1047, capitolo 3124, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
67.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all' articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), la Regione istituisce il Tavolo Biodiversità quale strumento di consultazione tecnica al quale partecipano le Università e istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, gli organi gestori delle aree protette interessate e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.
2 ter. Il Tavolo Biodiversità è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento.
2 quater. Per la partecipazione al Tavolo Biodiversità non sono riconosciuti compensi, indennità o emolumenti, comunque denominati.>>.

68. Gli oneri per la realizzazione dei monitoraggi di cui all'articolo 8, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 7/2008 , come inserito dal comma 67, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 3100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
69.  
( ABROGATO )
70.
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Per gli interventi di cui al comma 2 possono essere erogate anticipazioni nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.
2 ter. Alle anticipazioni di cui al comma 2 bis non si applica quanto disposto dall' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

71. Le aziende agricole sperimentali denominate "Agency for International Development Rinascita 6 maggio 1976" di Spilimbergo e "Azienda Francesco Ricchieri" di Fiume Veneto, già assunte in comodato dall'ERSA ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono rispettivamente restituite alla Provincia di Pordenone e al Comune di Fiume Veneto, in qualità di enti proprietari, a decorrere dall'1 marzo 2012.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento straordinario per l'anno 2012 per la gestione dell'azienda "Agency for International Development Rinascita 6 maggio 1976" anche attraverso la messa a disposizione di istituti tecnici a indirizzo agrario.
73. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti per la gestione delle aziende e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 6900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
75. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 47 da art. 2, comma 80, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole aggiunte al comma 46 da art. 1, comma 23, L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 47 da art. 2, comma 24, L. R. 6/2013
4Comma 17 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
5Comma 18 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
6Comma 19 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7Comma 20 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8Comma 21 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
9Comma 22 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
10Comma 23 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
11Comma 24 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
12Comma 25 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
13Comma 26 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14Comma 27 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15Comma 28 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16Comma 29 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
17Comma 30 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
18Comma 31 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
19Comma 32 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
20Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 19, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
21Comma 14 bis aggiunto da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
22Comma 14 ter aggiunto da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
23Comma 14 quater aggiunto da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
24Comma 14 quinquies aggiunto da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
25Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
26Lettera e) del comma 34 abrogata da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, c. 5 bis, L.R. 16/2008.
27Comma 69 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'art. 9 ter, L.R. 57/1971.
28Comma 46 bis aggiunto da art. 2, comma 80, L. R. 20/2015
29Lettera b) del comma 60 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 3 bis, L.R. 9/2007.
30Comma 48 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 12/2018
31Lettera d) del comma 65 abrogata da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
32Comma 35 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 28, L.R. 24/2009.