Art. 18
(Coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili)
7.
All'
articolo 12 della legge regionale 17/2008
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2012-2014 con le seguenti modalità: a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto del 2 per cento nel 2012, dell'1 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento nel 2012, dello 0,5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti che hanno deliberato di aderire ai vincoli previsti dal patto di stabilità l'obiettivo di riduzione è solo consigliato.>>.
8.
All'
articolo 12 della legge regionale 17/2008
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. L'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente e alle percentuali annue di riduzione indicate al comma 12.>>.
15.
All'
articolo 12 della legge regionale 17/2008
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2007-2009 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni anno del triennio 2012-2014 una riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'
articolo 110 del decreto legislativo 267/2000
.>>.
17.
All'
articolo 12 della legge regionale 17/2008
il comma 25 ter è sostituito dal seguente:
<<25 ter. Per il triennio 2012-2014 ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ciascun anno e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni sono prodotte mediante modello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi del comma 23.>>.
20.
All'
articolo 12 della legge regionale 17/2008
il comma 27 è sostituito dal seguente:
<<27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25 non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative: a) alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
b) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili;
c) a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.>>.
21.
All'
articolo 12 della legge regionale 17/2008
al comma 28 bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) nuove assunzioni relative alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
22.
All'
articolo 12 della legge regionale 17/2008
al comma 28 bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
<<b bis) nuove assunzioni aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.>>.
24.
Per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia il valore percentuale del rapporto previsto dall'articolo 204, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, per l'assunzione di nuovi mutui non deve superare il 12 per cento a decorrere dall'anno 2012.
26.
Per il solo anno 2012, l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2011 può essere utilizzato per spese correnti, in qualsiasi periodo dell'esercizio. L'utilizzo dell'avanzo non vincolato non è consentito per finanziare:
a) spese per il personale;
b) spese per il rimborso delle quote di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari;
c) spese, in generale, per obbligazioni che vincolano l'ente per più di un esercizio.
27.
Per il solo anno 2012, ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui all'
articolo 12, comma 8, della legge regionale 17/2008
e successive modifiche, è consentita la detrazione di spese correnti ripetitive finanziate con avanzo di amministrazione ai sensi del comma 26.
34.
Il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, è fissato al 31 marzo 2012, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti connessi alle modifiche in materia di tributi locali introdotti dal
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).
36. Per l'anno 2012 i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile, una certificazione del gettito previsto dell'imposta municipale propria suddiviso per tipologia di immobile, fabbricato, terreno, secondo le aliquote ordinarie. La mancata comunicazione del dato comporta la sospensione dell'erogazione della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino al mese di novembre.
38. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, e tenuto conto degli andamenti risultanti dai monitoraggi periodici dell'anno 2012, con la legge finanziaria regionale per l'anno 2013 sono definite le modalità dell'eventuale intervento nei confronti degli enti locali anche attraverso l'utilizzo di quote dei trasferimenti ordinari.
Note:
1Parole aggiunte al comma 28 da art. 10, comma 72, L. R. 14/2012
2Comma 37 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3Comma 1 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
4Comma 2 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
5Comma 3 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
6Comma 5 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
7Comma 10 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
8Comma 11 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
9Comma 12 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
10Comma 14 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
11Comma 23 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 4, 5, 6, 10, 21, 21 bis, 22, 23, 24 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
12Comma 25 abrogato da art. 14, comma 38, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
13Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013), l'illegittimità costituzionale dei commi 11 e 24 del presente articolo.
14Comma 18 abrogato da art. 14, comma 58, lettera a), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del c. 26, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2015.
15Comma 28 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 18/2015
16Comma 29 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 18/2015
17Comma 30 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 18/2015
18Comma 31 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 18/2015
19Comma 32 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 18/2015
20Comma 33 abrogato da art. 65, comma 1, lettera j), L. R. 18/2015