LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 17
 (Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali)
1.
Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ) e di cui alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) è abrogato.

2.  
( ABROGATO )
(7)
3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(9)
6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 38/1995 e di cui alla legge regionale 13/2003 , hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).
6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione.
6 quater. L'accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro dieci mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.
7. All' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale 38/1995 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo comma dopo le parole << della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 >> sono aggiunte le seguenti: << , riferite al 1 gennaio 2011; dette competenze sono rivalutate annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT. >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
8. Le modifiche di cui al comma 7 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per gli anni 2012 e 2013 non trova applicazione la rivalutazione annuale prevista all' articolo 2, primo comma, della legge regionale 2/1964 , come modificato dal comma 7.
10. All' articolo 8 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso >> sono sostituite dalle seguenti: << riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT. >>;

b)
al comma 2 le parole << della predetta indennità >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'importo individuato ai sensi del comma precedente >>.

11.
All' articolo 15, comma 1, della legge regionale 38/1995 le parole << Le variazioni dell'ammontare della indennità di cui all' articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 determinano >> sono sostituite dalle seguenti: << La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina >>.

12. Le modifiche di cui ai commi 10 e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Per gli anni 2012 e 2013 non trova applicazione la rivalutazione annuale prevista all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995 , come modificato dal comma 10.
14. All' articolo 7 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << , con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4, >> sono soppresse;

b)
al comma 4 le parole << dieci anni. >> sono sostituite dalle seguenti: << nove anni, sei mesi e un giorno. >>;

c)
al comma 5 le parole << con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed >> sono soppresse.

15.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2003 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all' articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995 . In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.>>.

16.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 11, comma 8, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 40, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 40, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Comma 6 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 5/2013
5Lettera b) del comma 7 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
6Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
7Comma 2 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
8Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
9Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
10Comma 3 sostituito da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
11Parole aggiunte al comma 6 da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013
12Comma 6 quater aggiunto da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 10/2013
13Comma 16 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
14Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
15Vedi la disciplina transitoria del comma 6 bis, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
16Vedi la disciplina transitoria del comma 6 ter, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
17Parole aggiunte al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2015
18Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 2/2015
19Parole sostituite al comma 6 quater da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 2/2015
20Integrata la disciplina del comma 6 da art. 15, comma 1, L. R. 2/2015
21Parole soppresse al comma 6 bis da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 14/2023
22Parole soppresse al comma 6 ter da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 14/2023
23Parole soppresse al comma 6 quater da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 14/2023