LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 16
 (Altre norme intersettoriali e norme contabili)
1. In armonia con il principio di leale collaborazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ottemperare agli obblighi di solidarietà e perequazione assunti in base all'articolo 3, comma 1, del Protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia firmato a Roma il 29 ottobre 2010 e recepito all' articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), a fronte dell'assicurazione da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell' articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione ) e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province.
2.
Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è abrogato.

3.
Al comma 5 dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000 , le parole << ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del bollettino medesimo >> sono soppresse.

4.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Le sedi e gli ambiti di competenza degli uffici tavolari vengono individuati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del regio decreto 499/1929 e della legge tavolare.>>.

5.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole << mediante dispositivi elettronici >> sono soppresse.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 12, comma 1, della legge regionale 9/2008 , come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 2, dell'articolo 31 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), per "procedure di gara" si intendono esclusivamente le procedure di gara espletate dall'Amministrazione regionale al fine dell'acquisizione di prestazioni contrattuali.
8. Al fine esclusivo di garantire l'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine e degli impegni assunti con l'atto aggiuntivo all'Accordo, diretto alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del comprensorio minerario di Cave del Predil, la gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e comunque non oltre la conclusione degli interventi di cui all'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del 16 dicembre 2005.
9. Le funzioni di commissario straordinario sono attribuite a un soggetto scelto fiduciariamente e in possesso di requisiti professionali coerenti con le attività da svolgere, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2/1999 . Il commissario nominato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2008, n. 205, come da ultimo confermato con decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2011, n. 3, resta in carica fino alla nomina del nuovo commissario. II commissario uscente provvede a presentare la rendicontazione della gestione straordinaria e a redigere una relazione contenente l'indicazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, economici e finanziari nei quali subentra il Comune di Tarvisio all'atto del trasferimento del diritto di usufrutto di cui all' articolo 1, comma 1 bis, secondo periodo, della legge regionale 2/1999 , diversi da quelli concernenti l'attuazione dell'Accordo di programma del 16 dicembre 2005 e del relativo atto aggiuntivo per i quali continua la gestione commissariale così come prorogata dal comma 8.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 continuano a far carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
11.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è aggiunto il seguente:
<<5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale.>>.

12. All' articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).>>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al primo periodo le parole << mediante trattativa privata >> sono soppresse e dopo le parole << IVA esclusa >> sono aggiunte le seguenti: << , secondo la procedura che segue. >>;

2)
al secondo periodo le parole << la trattativa privata deve essere preceduta dalla >> sono sostituite dalle seguenti: << si procede alla >>;

d)
alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole << , fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù. >>;

e)
al comma 7, le parole << a trattativa privata >> sono soppresse.

13.
L' articolo 7 della legge regionale 57/1971 , è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 
1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:
a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;
b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;
c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;
d) le permute e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;
e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi.>>.

14.
Al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 la parola << regionale >> è sostituita dalle seguenti: << di servizio >> e dopo le parole << previa deliberazione della Giunta regionale >> sono inserite le seguenti: << qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi >>.

15.  
( ABROGATO )
(3)
16. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 bis
 (Alienazione di beni sdemanializzati)
1. I beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 57/1971 , salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima.
2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.
3. Il prezzo di vendita del bene è determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A.
4. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di cui all' articolo 6, comma 3 della legge regionale 57/1971 , non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato nell'avviso e secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Gli oneri relativi alla procedura di alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Gli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene sostenuti dall'Amministrazione regionale o dal soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Il rimborso, entro il termine fissato dall'Amministrazione regionale, da parte dell'acquirente degli oneri sostenuti per le operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di vendita, pena la decadenza dall'aggiudicazione.>>;

b)
l'articolo 4 ter è abrogato.

17. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall' articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010 , all' articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico -ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2015 >>;

b)
al comma 2 le parole << 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2015 >>;

c)
al comma 2 bis le parole << 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2015 >>.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzia fideiussoria, nel limite massimo di 4 milioni di euro, a favore della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste al fine di consentire alla stessa di stipulare uno o più contratti di mutuo finalizzati al consolidamento del disequilibrio finanziario risultante dal bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, corredata della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2011, del provvedimento con cui la Fondazione dispone l'assunzione del mutuo, della dichiarazione del legale rappresentante dell'impossibilità della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste di prestare proprie idonee garanzie e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
19. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1546.
20. Nelle more dell'individuazione delle modalità e delle procedure per gli interventi di adeguamento alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute delle opere realizzate nell'ambito del progetto relativo al "Ravvenamento falda freatica" nei Comuni di Lestizza, Pozzuolo del Friuli e Mereto di Tomba, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a procedere alla liquidazione delle somme ancora dovute al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, in qualità di soggetto delegatario, per le opere già realizzate e collaudate dal punto di vista tecnico - amministrativo, ancorché non entrate in esercizio.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 20 fanno carico al bilancio dell'ERSA.
22.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli Venezia Giulia S.p.A.) è sostituito dal seguente:
<<2. La Giunta regionale nomina i componenti, spettanti alla Regione, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Insiel SpA. I componenti del Collegio sindacale sono designati dal Consiglio regionale, con riserva alle minoranze consiliari della designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.>>.

23.
Il comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), come aggiunto dall' articolo 14, comma 78, della legge regionale 22/2010 , è sostituito dal seguente:
<<1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonché nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi. Su richiesta dell'interessato le spese legali, munite del visto di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, possono essere liquidate direttamente all'avvocato che ha prestato la tutela legale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede anche al rimborso delle spese legali liquidate, solo a seguito di infruttuosa richiesta alla controparte. In caso di successivo pagamento da parte dell'obbligato i relativi importi sono versati all'Amministrazione regionale.>>.

24. La disposizione di cui al comma 23 trova applicazione anche alle richieste di rimborso in corso.
25. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 , come da ultimo sostituito dal comma 23, e dal disposto di cui al comma 24 continuano a far carico alla unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
26. All' articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Avvocatura della Regione uno specifico compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato; i criteri e le modalità per la corresponsione di detto compenso sono definiti con regolamento da adottarsi, d'intesa con l'Avvocato della Regione, tenuto conto della tariffa professionale e anche della disciplina prevista per l'Avvocatura dello Stato. In ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere erogato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.>>;

b)
il terzo comma è abrogato;

c)
al comma 3 bis le parole << allo speciale compenso >> sono sostituite dalle seguenti: << al compenso di cui al comma 2 >>.

27. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968 , come da ultimo sostituito dal comma 26, continuano a far carico alla unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
28.
La legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali) e il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres. sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29.
Gli articoli da 2 a 18 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. La legge regionale 47/1996 e il relativo regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi anche successivamente al termine di cui al comma 28 al fine di consentire la definizione dei procedimenti di rimborso, ispettivi, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi di carburanti a prezzo ridotto di cui alla medesima legge regionale effettuati sino al 31 ottobre 2011, successivamente al quale l'erogazione delle riduzioni del prezzo è stata interrotta ai sensi dell' articolo 3, comma 9 bis, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).
31. I soggetti titolati di cui all' articolo 10 della legge regionale 47/1996 sono tenuti a inoltrare all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre 2012, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni del prezzo praticate sino al termine di cui al comma 30.
32. Al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nella gestione del patrimonio regionale i beni immobili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assegnati alla Protezione Civile della Regione per il perseguimento dei compiti e il raggiungimento dei fini istituzionali sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza della Protezione Civile stessa.
33. Per le finalità di cui al comma 32:
a) limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente è autorizzata la spesa complessiva di 2.790.000 euro suddivisa in ragione di 930.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012;
b) limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
34. Il pagamento delle spese a carico dei capitoli di cui al comma 33 può essere effettuato tramite aperture di credito disposte a favore di un funzionario delegato dal Direttore centrale della Protezione civile della Regione.
35. Per la finalità prevista dall' articolo 12, comma 52, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e al fine di garantire l'integrale esito dell'operazione di aumento di capitale già deliberata da Banca Mediocredito SpA, quale istituto di credito che svolge funzioni rivolte al sostegno dell'economia del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale di Finanziaria MC SpA nel limite massimo di 4 milioni di euro per consentire alla stessa di esercitare il diritto di prelazione sulle eventuali azioni rimaste inoptate.
36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1208 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ad Autovie Venete SpA il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo in sicurezza dell'immobile denominato "ex Giubileo" sito nell'area di servizio di Gonars nord dell'Autostrada A4 Trieste-Venezia, concesso in locazione dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2015, mediante compensazione dei canoni di locazione dovuti ancorché scaduti.
38. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa ripartita di 31.000 euro suddivisa in ragione di 19.000 euro per l'anno 2012 e di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2015 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e capitolo per l'anno medesimo.
39. In deroga all' articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la quota di 2.707.020,79 euro iscritta per l'anno 2011 sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, non impegnata al 31 dicembre 2011, non viene trasferita all'esercizio 2012 e costituisce economia di bilancio.
40. Per le finalità della gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione e degli enti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di una più aderente scansione temporale dell'informatizzazione del comparto, le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2011, recante "Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato" e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 11 luglio 2011, n. 159, nonché i provvedimenti amministrativi e regolamentari da esso derivanti, trovano applicazione a seguito dell'emanazione di apposito regolamento regionale.
41. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione, coordinamento e contenimento della spesa delle società partecipate regionali, la Regione promuove, all'interno del gruppo Friulia holding, logiche di comparto e forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento, in forma centralizzata, di attività tecnico-amministrative a supporto delle società del gruppo.
42. Per assicurare il completamento delle operazioni di scorporo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2012 un finanziamento di 400.000 euro a favore della Società Agemont SpA, società in house della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per le spese di funzionamento e di personale, nonché per gli adempimenti connessi alla razionalizzazione, come previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione). Il contributo è erogato in via anticipata e la relativa rendicontazione è effettuata ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio 2014.
45. In via di interpretazione autentica dell' articolo 6 della legge regionale 17/2011 la conferma del contributo di cui all' articolo 2, comma 32 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) prescinde dalle condizioni ivi poste.
46.
L' articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), come sostituito dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale 42/1992 , è ulteriormente sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 
1. In attuazione dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), il numero minimo degli assessori regionali è stabilito in otto e quello massimo in dieci.
2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.>>.

47. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella P, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Parole sostituite al comma 27 da art. 12, comma 1, L. R. 14/2012
2Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo.
3Comma 15 abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 20/2015
4Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.