LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15
 (Interventi in materia di funzione pubblica)
1. In via di interpretazione autentica, tra gli enti locali di cui all' articolo 127, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) sono ricompresi anche i consorzi istituiti ai sensi dell' articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
2. In via di interpretazione autentica dell' articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998 , tra gli enti regionali rientrano gli Enti Parco istituiti con la legge regionale 42/1996 e tra gli enti locali rientrano il Consorzio boschi carnici riconosciuto ai sensi della legge regionale 36/1991 e i Consorzi di cui alla legge regionale 41/1996 , articolo 6, comma 2, lettera b) senza ulteriori oneri a carico della Regione.
3. All'articolo 13 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)
al comma 40, come modificato dalla lettera g), del comma 43, dell'articolo 14, della legge regionale 22/2010 , le parole << 31 dicembre 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2012 >>.

4.  
( ABROGATO )
(5)
5. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all' articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009 , alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
7.
Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole << all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia >> sono aggiunte le seguenti: << , all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane >>.

8. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al primo periodo del comma 52 dell'articolo 14 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 22/2010 , l'importo ivi previsto è riferito esclusivamente agli incrementi tabellari.
9.  
( ABROGATO )
(7)
10.  
( ABROGATO )
(6)
11. Per le finalità di cui al comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 è autorizzata la spesa complessiva di 1.095.760 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 3550 - 800.000 euro;
b) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 9670 - 227.760 euro;
c) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 - 68.000 euro.
12. All' articolo 14 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il terzo periodo del comma 52 è sostituito dal seguente: << Per gli anni 2011 e 2012 l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012 è corrisposta in misura corrispondente allo 0,75 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica. >>;

b)
il comma 53 quinquies è sostituito dal seguente:
<<53 quinquies. La Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce le iniziative di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento, alle quali le singole amministrazioni abbinano obiettivi che, con il coinvolgimento generalizzato del personale, ove raggiunti, garantiscono un proporzionale aumento delle risorse disponibili per la contrattazione aziendale, nonché le condizioni per l'utilizzo delle predette risorse aggiuntive, subordinandole alle seguenti condizioni:
a) le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa;
b) le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi;
c) i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.>>;

c)
i commi 53 bis, 53 ter, 53 quater e 53 sexies, sono abrogati.

13. Il disposto di cui al terzo periodo del comma 52 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 12, lettera a), si applica anche al personale dirigente; in via di interpretazione autentica, il disposto di cui al comma 36 dell'articolo 13 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 24/2009 si applica anche al personale dirigente.
14. Gli oneri relativi al personale regionale derivanti dal disposto di cui al terzo periodo del comma 52 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 , come sostituito dal comma 12, lettera a), e dal comma 13, fanno carico, previo prelevamento dal capitolo 9646, unità di bilancio 11.3.1.5033, alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
15. Il disposto di cui al comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 , può trovare applicazione, nel limite di una unità, anche nei confronti del personale appartenente alla qualifica dirigenziale collocato in posizione di comando.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 3550 - 110.000 euro;
b) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 9670 - 31.000 euro;
c) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 - 9.000 euro
17. All' articolo 100 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 7 è abrogato.

18. In relazione al disposto di cui al comma 17 continuano a essere erogati, sino al loro esaurimento, i trattamenti di reversibilità già concessi ai sensi dell' articolo 100 della legge regionale 18/1996 ; in ogni caso, a decorrere dalla data di efficacia della presente legge, detti trattamenti sono erogati esclusivamente nella forma diretta e non sono soggetti alla perequazione automatica.
19. Fino al conferimento degli incarichi di vice dirigente di cui all'articolo 4 (Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e incarico di vice dirigente) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) da parte, rispettivamente, della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, continua a trovare applicazione, presso l'Amministrazione regionale e gli enti regionali e il Consiglio regionale, la vigente disciplina delle posizioni organizzative. In relazione al disposto del primo periodo, le posizioni organizzative e i relativi incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2011 sono comunque prorogati sino al 30 giugno 2012.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
21.
Al comma 77 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) dopo le parole: << In caso di missione >> sono aggiunte le seguenti: << su territorio regionale >>.

22.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della Comunità montana del Friuli Occidentale appartenente alla categoria " B " - profilo professionale di assistente domiciliare- del contratto collettivo di lavoro del personale del Comparto unico regionale e locale, è trasferito al Comune di Maniago, ente gestore del servizio sociale dei comuni Ambito 6.4, per la collocazione nell'apposita pianta organica aggiuntiva.

23. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1 della legge 122/2010 , per l'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, istituita ai sensi dell'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), trovano applicazione, per gli anni dal 2012 al 2015, le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti regionali.
24. Per l'anno 2013 e ai fini della prima formazione del proprio organico, l'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane è autorizzata a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga a quanto previsto dal comma 23, mediante procedure di mobilità fra enti della pubblica amministrazione, nel limite massimo di quattro unità di personale di area non dirigenziale.
25. Al personale di cui ai commi 23 e 24 si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
26.
Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001 , dopo le parole << autorizzati a sostenere spese per l'acquisto >> sono aggiunte le seguenti: << e manutenzione >>.

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 7, comma 29, della legge regionale del 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), fanno carico all' unità di bilancio 11.3.1.1180 capitolo 1767 e all'unità di bilancio 11.3.2.1180 capitolo 1769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 7, comma 44, della legge regionale 22/2007 , fanno carico all' unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella O, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013), l'illegittimità costituzionale dei commi 4 e 10 del presente articolo.
2Parole sostituite al comma 23 da art. 5, comma 76, lettera a), L. R. 5/2013
3Parole sostituite al comma 24 da art. 5, comma 76, lettera b), L. R. 5/2013
4Parole sostituite al comma 24 da art. 5, comma 76, lettera c), L. R. 5/2013
5Comma 4 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
6Comma 10 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
7Comma 9 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 5/2013
8Parole sostituite al comma 23 da art. 10, comma 11, lettera a), L. R. 5/2013
9Parole sostituite al comma 24 da art. 10, comma 11, lettera b), L. R. 5/2013
10Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 4, comma 9, lettera i), L. R. 12/2014
11Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 4, comma 9, lettera i), L. R. 12/2014
12Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 4, comma 9, lettera i), L. R. 12/2014
13Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 4, comma 9, lettera i), L. R. 12/2014
14Lettera a) del comma 17 abrogata da art. 12, comma 4, lettera b), L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 settembre 2014.