LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
 (Interventi in materia di relazioni internazionali e comunitarie)
1. Per rafforzare la partecipazione regionale al processo di coesione europea sulle direttrici dei Mari Adriatico e Ionio, Mar Nero e Mar Baltico, garantendo l'efficacia della cooperazione transnazionale est-ovest e nord-sud nell'Europa centro-orientale, e ai fini della competitività globale dell'area, favorendo l'intensificazione a livello regionale delle politiche di pre-adesione necessarie ai prossimi allargamenti dell'Unione europea nell'area sud-orientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale all'Iniziativa Centro Europea (InCE) per realizzare specifiche progettualità nei settori delle relazioni internazionali, della programmazione comunitaria e di quella internazionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente le priorità e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4. Alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 2, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:
<<n bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.>>;

b)
al comma 5 dell'articolo 4 le parole << 80 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 60 per cento >>;

c)
all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per tutti i progetti di cui alla presente legge, nel caso di concessione di un contributo inferiore alla percentuale massima rispetto alla spesa ammissibile stabilita dalla presente legge, dal programma o da eventuali regolamenti di attuazione, è ammessa una rimodulazione del progetto, purché il contributo concesso non superi la percentuale massima medesima rispetto alla spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.>>;

d)
al comma 2 dell'articolo 6, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
<<a bis) direttamente in eventuale collaborazione con il Centro di servizi e documentazione per la Cooperazione Economica internazionale Informest, con gli Organismi internazionali e con l'Iniziativa Centro Europea (InCE);>>.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.