LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Interventi in materia di lavoro formazione e pari opportunità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali residenti nel comune o nell'area territoriale del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni o, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolge l'attività prevista nel progetto.
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4. Al fine di sostenere il reddito dei soggetti disoccupati e di contribuire alla tutela del territorio montano, in via sperimentale per l'anno 2012 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni ricompresi nei Comprensori montani di cui all'Allegato A riferito all' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), che abbiano al 31 dicembre 2010 un numero di residenti non superiore a 15.000, contributi finalizzati al sostegno all'utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui capo II del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ).
5. La Regione eroga i contributi di cui al comma 4 fino a capienza delle risorse disponibili, pari a 1.700.000 euro.
6. Le domande per il contributo di cui al comma 4 sono presentate al Servizio lavoro e pari opportunità della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità entro il 15 febbraio 2012. L'erogazione del contributo è disposta contestualmente alla concessione. Ciascun Comune può presentare una sola domanda di contributo.
7. Le modalità di presentazione delle domande sono definite con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
8. Le domande sono istruite secondo la modalità di procedimento a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 4 è pari a 19.980 euro.
10. I Comuni utilizzano le prestazioni occasionali di tipo accessorio, nel rispetto della vigente normativa nazionale di cui al comma 4, nel solo ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici, strade, parchi e monumenti e avvalendosi esclusivamente di soggetti disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.
11. I Comuni individuano i soggetti di cui avvalersi predisponendo apposite graduatorie, per la formazione delle quali possono richiedere anche il possesso di requisiti ulteriori oltre allo stato di disoccupazione.
12. Le prestazioni di cui al comma 4 sono rese successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma 6 ed entro il 31 dicembre 2012.
13. I Comuni provvedono a rendicontare il contributo di cui al comma 4 entro il 30 giugno 2013 ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 . L'unica spesa rendicontabile è quella relativa all'acquisto dei buoni di cui all' articolo 72 del decreto legislativo 276/2003 .
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere:
a) le spese relative al reperimento delle attrezzature da utilizzare da parte dei Comuni, la cui competenza è della Protezione civile della Regione;
b) le spese relative alla formazione di base dei prestatori, la cui competenza è della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
15. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 1.700.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 6229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
16. Per la finalità di cui al comma 14, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
17. Per la finalità di cui al comma 14, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.5030 e del capitolo 3114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
18. In attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ). I titoli e le qualifiche rilasciati dalla Regione sono pertanto riconosciuti sul piano nazionale e coerenti con le raccomandazioni europee. A tal fine la Direzione centrale competente emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.