LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.665.762.355,13 euro, suddivisi in ragione di 7.578.503.710,70 euro per l'anno 2012, di 6.608.391.212,34 euro per l'anno 2013 e di 6.478.867.432,09 euro per l'anno 2014, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, ivi indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2012-2014 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 461.787.000 euro, suddivisi in ragione di 111.737.000 euro per l'anno 2012, di euro 179.500.000 per l'anno 2013 e di 170.550.000 euro per l'anno 2014.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2012 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 111.737.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2012 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 ai sensi del combinato disposto dell' articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell' articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell' articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell' articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), nella misura massima di 845.602.986,51 euro.
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell' articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, primo comma, della legge 144/1989 ;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2012-2014, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007 , nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
9. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.
10. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 .
11.  
( ABROGATO )
(1)
12.  
( ABROGATO )
(2)
13.  
( ABROGATO )
(3)
14.  
( ABROGATO )
(4)
15. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all' articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007 , destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2012-2014, restano determinati come da allegata Tabella Q.
16. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007 , resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nella allegata Tabella R.
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 15, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
2Comma 12 abrogato da art. 15, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
3Comma 13 abrogato da art. 15, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
4Comma 14 abrogato da art. 15, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015