LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/12/2011
Materia:
210.06 - Economia montana
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
230.01 - Organizzazione turistica
340.04 - Associazionismo

Art. 3
 (Scorporo delle attività)
1. L'attività di Agemont SpA relativa alla realizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare, comprese le relative attrezzature, diversa da quella afferente al Centro di innovazione tecnologica di cui al comma 2, è conferita, in ragione della rispettiva competenza territoriale, al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo, e al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, con sede in Maniago, disciplinati dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale) come modificata dall'articolo 4.
2. L'attività relativa agli interventi di partecipazione temporanea al capitale sociale di società del territorio montano e l'attività afferente al Centro di innovazione tecnologica vengono confermate in capo ad Agemont SpA. Al fine di perseguire la migliore sinergia con le azioni della Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla medesima società, al valore che sarà determinato dalla perizia di stima prevista dall'articolo 2, comma 1, l'intera partecipazione azionaria in Agemont SpA; il corrispettivo è rappresentato da azioni proprie detenute da Friulia SpA che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare dalla società medesima al valore del patrimonio netto.
3. La Regione partecipa ai Consorzi indicati al comma 1 e, in armonia con le prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'assemblea straordinaria in deroga all' articolo 10, comma 3, della legge regionale 3/1999 . Alla Regione medesima viene riconosciuto un diritto di retrocessione dei beni apportati con l'operazione di cui al comma 1 al patrimonio regionale, in sede di eventuale scioglimento dei Consorzi.
4. La gestione residuale connessa con l'attività di rilascio di garanzie posta in essere da Agemont SpA a favore di banche, intermediari finanziari o imprese non partecipate da Agemont SpA e l'attività di animazione economica sono svolte dall'Amministrazione regionale.
5. I soggetti indicati ai commi 1 e 2 subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, connessi ai rami d'azienda a loro rispettivamente trasferiti senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore di Agemont SpA sono confermati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tali fini i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.
7. I limiti temporali e di misura previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), e dall' articolo 2, primo comma, lettera c), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), non si applicano per l'intervento posto in essere dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA in attuazione del comma 2.
8. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9. Tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realtà operanti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, la stessa, nel rispetto delle istanze degli enti pubblici del territorio montano, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico a prevalente partecipazione pubblica per lo sviluppo dell'economia montana al quale trasferire il Centro di innovazione tecnologica, anche mediante trasformazione del relativo ramo d'azienda di Agemont SpA ai sensi dell' articolo 2500 septies del codice civile .
Note:
1Integrata la disciplina del comma 9 da art. 7, comma 72, L. R. 27/2012 . Per le modalità di funzionamento ed altre norme gestionali relative al Consorzio, si veda quanto disposto dai commi da 73 a 95 del medesimo art. 7 L.R. 27/2012.