LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/12/2011
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
2Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 9, L.R. 9/2008.