LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/12/2011
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), si subordina l'accesso alle prestazioni indicate agli artt. 2 e 8, comma 2, della presente legge, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Con la medesima sentenza è inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale delle parole del presente articolo "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e".
2Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 22/2013