LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/12/2011
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Disposizione transitoria)
1. I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno accolto le domande per l'ottenimento dei benefici di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 3 e 4, disapplicando la disciplina relativa ai requisiti di anzianità di residenza nel territorio nazionale e nel territorio regionale richiesti in capo ai soggetti beneficiari, possono presentare alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione richiesta di rimborso per l'importo dei benefici erogati.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti richiedenti, previa deliberazione di Giunta regionale, le risorse necessarie a finanziare i benefici di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalità nell'esercizio finanziario in cui è presentata la richiesta o in quello successivo.