LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 38
 (Destinazione delle ossa e dei resti mortali)
1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.
3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.
5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.
7. Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri di cui al comma 3, si applicano gli articoli 42, 43 e 44.
Note:
1Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 22/2017